Risposta 27
27. Ammesso che la società possa fare questi acquisti, cioè
acquistare beni o crediti che appartengono agli amministratori,
soci, fondatori e promotori della società, a quali procedure dovrà
attenersi il soggetto che si vede acquistare questi beni?
1. Sarà necessaria l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria, a
patto però che l'acquisto avvenga nei due anni dall'iscrizione della
società nel registro delle imprese; a questo punto però sarà anche
necessario che chi acquisti beni presenti una relazione redatta da
un esperto nominato dal tribunale, oppure la documentazione
alternativa prevista in
caso di conferimenti; la relazione deve essere depositata presso la
sede della società nei 30 giorni antecedenti la riunione
dell'assemblea ordinaria, nel caso in cui non siano state seguite
queste regole l'acquisto che la società avrà effettuato sarà nullo;
2.Sarà necessaria l'autorizzazione dell'assemblea ordinaria,
a patto però che l'acquisto avvenga nei due anni dall'iscrizione
della società nel registro delle imprese; a questo punto però sarà
anche necessario che chi acquisti beni presenti una relazione
redatta da un esperto nominato dal tribunale, oppure la
documentazione alternativa
prevista in caso di conferimenti; la
relazione deve essere depositata presso la sede della società nei 15
giorni antecedenti la riunione dell'assemblea ordinaria, nel caso in
cui non siano state seguite queste regole, gli amministratori e
l'alienante saranno solidalmente responsabili per i danni causati
alla società, ai soci, e ai terzi;-
3. Nel caso in cui avvengono questi acquisti, sarà necessaria una
delibera dell'assemblea ordinaria; l'alienante dovrà presentare una
relazione da un esperto da lui indicato, che però abbia dei
requisiti di professionalità e indipendenza sia da lui, sia dagli
altri organi della società; la relazione dovrà essere depositata
nella sede della società almeno 20 giorni prima della riunione
dell'assemblea ordinaria. Una volta che la procedura sia stata
eseguita, l'acquisto sarà stato autorizzato, e si avrà il passaggio
di proprietà del bene dall'alienante alla società, tuttavia gli
amministratori, o il collegio sindacale entro 20 giorni dalla
delibera dell'assemblea ordinaria, possono procedere ad una
revisione della stima, e invitare, nel caso in cui il valore del
bene acquistato risulti superiore di oltre un quinto a quella
effettivo, l'alienante a versare la differenza, nel caso in cui ciò
non accada, possono pretendere il rimborso della spesa effettuata,
con un nuovo trasferimento della proprietà del bene all'alienante.
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