Risposta 27

27. Ammesso che la società possa fare questi acquisti, cioè acquistare beni o crediti che appartengono agli amministratori, soci, fondatori e promotori della società, a quali procedure dovrà attenersi il soggetto che si vede acquistare questi beni?

 

1. Sarà necessaria l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria, a patto però che l'acquisto avvenga nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese; a questo punto però sarà anche necessario che chi acquisti beni presenti una relazione redatta da un esperto nominato dal tribunale, oppure la documentazione alternativa  prevista in caso di conferimenti; la relazione deve essere depositata presso la sede della società nei 30 giorni antecedenti la riunione dell'assemblea ordinaria, nel caso in cui non siano state seguite queste regole l'acquisto che la società avrà effettuato sarà nullo;

2.Sarà necessaria l'autorizzazione dell'assemblea ordinaria, a patto però che l'acquisto avvenga nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese; a questo punto però sarà anche necessario che chi acquisti beni presenti una relazione redatta da un esperto nominato dal tribunale, oppure la documentazione alternativa  prevista in caso di conferimenti; la relazione deve essere depositata presso la sede della società nei 15 giorni antecedenti la riunione dell'assemblea ordinaria, nel caso in cui non siano state seguite queste regole, gli amministratori e l'alienante saranno solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci, e ai terzi;-

3. Nel caso in cui avvengono questi acquisti, sarà necessaria una delibera dell'assemblea ordinaria; l'alienante dovrà presentare una relazione da un esperto da lui indicato, che però abbia dei requisiti di professionalità e indipendenza sia da lui, sia dagli altri organi della società; la relazione dovrà essere depositata nella sede della società almeno 20 giorni prima della riunione dell'assemblea ordinaria. Una volta che la procedura sia stata eseguita, l'acquisto sarà stato autorizzato, e si avrà il passaggio di proprietà del bene dall'alienante alla società, tuttavia gli amministratori, o il collegio sindacale entro 20 giorni dalla delibera dell'assemblea ordinaria, possono procedere ad una revisione della stima, e invitare, nel caso in cui il valore del bene acquistato risulti superiore di oltre un quinto a quella effettivo, l'alienante a versare la differenza, nel caso in cui ciò non accada, possono pretendere il rimborso della spesa effettuata, con un nuovo trasferimento della proprietà del bene all'alienante.

 



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