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11. Una S.p.A., come sappiamo, può costituirsi anche con un unico socio; vi sarà per questo motivo un diverso tipo di responsabilità di questo socio, rispetto ai soci di una S.p.A. pluripersonale?

 

1. Sostanzialmente no, tuttavia bisogna verificare se l'unico socio ha seguito particolari procedure previste dalla legge in merito ai conferimenti e alla pubblicità nel registro delle imprese; in particolare è necessario che risultino nel registro delle imprese le generalità complete dell'unico socio, e se è esso stesso un ente, la denominazione e la sede dell'ente; è poi necessario che l'unico socio versi l'intero conferimento; nel caso in cui non vi sia stata una di queste attività l'unico socio risponde per le obbligazioni contratte dalla società, ma solo in caso d'insolvenza della società stessa;-

2. Non ha senso pensare che l'unico socio abbia un tipo di responsabilità diversa rispetto ai soci di una società per azioni pluripersonale, diversamente verrebbe meno lo scopo per cui è stata costituita una società per azioni unipersonale, e cioè permettere la separazione di responsabilità tra società per azioni è unico socio; di conseguenza la posizione dell'unico socio è esattamente identica a quella di un socio di una società per azioni pluripersonale;

3. La legge ha permesso la costituzione di una società per azioni unipersonale ma solo a particolari condizioni che riguardano proprio la responsabilità dell'unico socio; fermo restando che in via di principio unico socio non è responsabile per le obbligazioni contratte dalla società, tuttavia in particolari situazioni che fanno riferimento ad obbligazioni di valore superiore a 100.000 € che la società non è in grado di onorare, l'unico socio dovrà rispondere con il suo patrimonio per una quota non inferiore al 15% del debito che la società ha nei confronti dei suoi creditori.

 

Risposta

 

12. L'unico socio può stipulare dei contratti con la sua società?

 

1. Evidentemente no, perché in sostanza stipulerebbe un contratto con se stesso;

2. Si è possibile che l'unico socio stipuli il contratto con la sua società, ma per fare ciò è necessario che versi particolari garanzie a favore dei creditori che sono diventati tali dopo la stipula di tale contratto da parte dell'unico socio; se tali garanzie non sono state versate o comunque effettuate, i creditori della società dovranno essere preferiti rispetto al credito che eventualmente vanti l'unico socio nei confronti della società;

3. L'unico socio può stipulare contratti con la sua società, e non vi è alcuna limitazione in proposito, tuttavia i contratti che lui ha stipulato risultano opponibili al creditore della società solo se risultino da libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, oppure da un atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

 

Risposta

 

13. In quali casi la società per azioni è nulla?

 

1. Quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume;

2. La nullità della società per azioni può essere prevista solo in particolari ipotesi, e cioè quando l'oggetto sociale illecito l'oggetto sociale è illecito, quando manca degli amministratori, quando il capitale sociale non è stato interamente versato;

3. Società per azioni è nulla solo in particolari ipotesi, e cioè quando l'oggetto sociale è illecito, quando l'atto costitutivo non è stato stipulato nella forma dell'atto pubblico, quando manca ogni indicazione del contratto sociale, della denominazione della società, dei conferimenti, dell'ammontare del capitale sociale o l'indicazione dell'oggetto sociale.

 

Risposta

 

14. La dichiarazione di nullità da parte del tribunale della società, ha efficacia retroattiva?

 

1. Ovviamente si, trattandosi di nullità, la dichiarazione che fa il tribunale ha efficacia retroattiva, nel senso che si ritiene la società come mai esistita;

2. No, la dichiarazione di nullità da parte del tribunale non ha efficacia retroattiva, ma avrà effetto dal momento in cui l'assemblea prenderà atto della stessa dichiarazione di nullità;

3. La dichiarazione di nullità da parte del tribunale non ha efficacia retroattiva, il tribunale, infatti, dichiarata la nullità della società nomina i liquidatori della società stessa e non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.

 

Risposta

 

15. È possibile sanare la nullità di una società per azioni?

 

1. Sì, è possibile sanare la nullità di una società per azioni, eliminando la causa che l'ha determinata prima della dichiarazione di nullità da parte del tribunale;

2. Sì, è possibile sanare la nullità di una società per azioni, eliminando la causa che l'ha determinata anche dopo la dichiarazione da parte del tribunale;

3. No, non è possibile, sappiamo infatti che la nullità è insanabile, a differenza dell'annullabilità; di conseguenza una volta verificatasi una causa di nullità non sarà più possibile sanare tale situazione, e che il tribunale sarà tenuto a pronunciare la nullità, tuttavia, questa nullità come abbiamo visto non avrà efficacia retroattiva.

 

Risposta

 

16. Nella società per azioni cosa può essere oggetto di conferimento?

 

1. L'oggetto principale del conferimento in una società per azioni è il danaro, tuttavia possono conferirsi beni di qualsiasi tipo, compresi la prestazione d'opera e di servizi, purché abbiano una rilevanza economica;

2. L'oggetto principale del conferimento in una S.p.A. è il danaro, tuttavia possono conferirsi beni di un qualsiasi valore economico, compresi la prestazione d'opera e di servizi. Tuttavia in questi casi il socio dovrà garantire il solo conferimento da una fideiussione bancaria;

3. L'oggetto principale del conferimento in una società per azioni è il danaro, ma anche altri beni che hanno valore economico possono essere oggetto di conferimento, tuttavia non possono conferirsi prestazioni d'opera o servizi.


Risposta

 

17. C'è una differenza procedurale tra il conferimento di danaro il conferimento di beni in natura o crediti?

 

1. Sostanzialmente no, sia che si tratti di danaro, sia che si tratti di beni in natura o crediti, il socio è tenuto ad effettuare interamente il conferimento all'atto della sottoscrizione delle azioni;

2. La differenza c'è, quando si conferisce danaro si deve necessariamente conferire almeno il 50% del valore del conferimento versandolo presso una banca, mentre per il conferimento di beni in natura o crediti bisognerà depositare presso una banca, per i crediti, il valore del 75% dei crediti stessi, mentre i beni in natura andranno conferiti per intero;

3. C'è differenza fra due tipi di conferimento, il conferimento in denaro può essere effettuato anche in due momenti, e cioè il 25% deve essere versato presso una banca alla sottoscrizione delle azioni, se la società è pluripersonale, e il rimanente nei successivi 90 giorni; il conferimento in natura o crediti, invece, deve essere versato per intero all'atto della sottoscrizione delle azioni.

 

Risposta

 

18. Quand'è che necessario effettuare una stima dei conferimenti?

 

1. La stima dei conferimenti deve essere effettuata quando si conferiscono beni in natura o crediti;-

2. La stima dei conferimenti deve essere effettuata in ogni caso;

3. La stima dei conferimenti deve essere effettuata quando si conferiscono beni in natura.

 

Risposta

 

19. In che cosa si sostanzia la stima dei conferimenti in natura o crediti?

 

1. Nell'ipotesi usuale si sostanzia in una dichiarazione giurata da parte del socio, che dichiara, appunto, che il valore dei crediti e dei beni in natura è quello dichiarato, e quindi egli ha diritto a quel numero di azioni;

2. Nell'ipotesi usuale per la stima dei conferimenti dei beni in natura o crediti sarà necessaria la stima effettuata da un esperto nominato dal tribunale, e tale esperto deve attestare, se ovviamente ciò è vero, che il valore dei beni conferiti è uguale a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale, e dell'eventuale sovrapprezzo;

3. Nell'ipotesi usuale, la stima del conferimento si sostanzia in una relazione che accompagna il conferimento stesso; tale relazione deve essere effettuata da un ragioniere o da un commercialista iscritto negli appositi Albi; l'esperto deve quindi dichiarare, se ciò corrisponde a verità, che il valore dei crediti o dei beni in natura è pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, nonché i criteri di valutazione che sono stati seguiti.

 

Risposta

 

20. Che cos'è la revisione della stima?

 

1. La revisione della stima è una nuova valutazione degli amministratori fanno della posizione del socio nella società; in effetti gli amministratori entro 180 giorni dall'iscrizione della società devono controllare se il socio ha effettuato realmente i conferimenti che si era promesso di effettuare; nel caso in cui scoprono che ciò non è accaduto, lo costituiranno in mora, che se persiste può portare alla decadenza del socio dalla società, e alla ricollocazione sul mercato delle azioni che possedeva;

2. La revisione della stima è effettuata dagli amministratori in relazione ai conferimenti di crediti e beni in natura conferiti dai soci; la revisione deve essere effettuata in ogni caso nel termine di 180 giorni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese;

3. La revisione  della stima è effettuata dagli amministratori in relazione ai conferimenti di beni in natura o crediti; in effetti gli amministratori nei 180 giorni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, controllano le valutazioni effettuate nella relazione depositata dal socio, e se sussistono fondati motivi, procedere ad una revisione della stima.

 

Risposta

 



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