Risposta 11
11. Una S.p.A., come sappiamo, può costituirsi anche con un
unico socio; vi sarà per questo motivo un diverso tipo di
responsabilità di questo socio, rispetto ai soci di una S.p.A.
pluripersonale?
1. Sostanzialmente no, tuttavia bisogna verificare se
l'unico socio ha seguito particolari procedure previste dalla legge
in merito ai conferimenti e alla pubblicità nel registro delle
imprese; in particolare è necessario che risultino nel registro
delle imprese le generalità complete dell'unico socio, e se è esso
stesso un ente, la denominazione e la sede dell'ente; è poi
necessario che l'unico socio versi l'intero conferimento; nel caso
in cui non vi sia stata una di queste attività l'unico socio
risponde per le obbligazioni contratte dalla società, ma solo in
caso d'insolvenza della società stessa;-
2. Non ha senso pensare che l'unico socio abbia un tipo di
responsabilità diversa rispetto ai soci di una società per azioni
pluripersonale, diversamente verrebbe meno lo scopo per cui è stata
costituita una società per azioni unipersonale, e cioè permettere la
separazione di responsabilità tra società per azioni è unico socio;
di conseguenza la posizione dell'unico socio è esattamente identica
a quella di un socio di una società per azioni pluripersonale;
3. La legge ha permesso la costituzione di una
società per azioni unipersonale ma solo a particolari condizioni che
riguardano proprio la responsabilità dell'unico socio; fermo
restando che in via di principio unico socio non è responsabile per
le obbligazioni contratte dalla società, tuttavia in particolari
situazioni che fanno riferimento ad obbligazioni di valore superiore
a 100.000 € che la società non è in grado di onorare, l'unico socio
dovrà rispondere con il suo patrimonio per una quota non inferiore
al 15% del debito che la società ha nei confronti dei suoi
creditori.-
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