Risposta 11

 

11. Una S.p.A., come sappiamo, può costituirsi anche con un unico socio; vi sarà per questo motivo un diverso tipo di responsabilità di questo socio, rispetto ai soci di una S.p.A. pluripersonale?

 

1. Sostanzialmente no, tuttavia bisogna verificare se l'unico socio ha seguito particolari procedure previste dalla legge in merito ai conferimenti e alla pubblicità nel registro delle imprese; in particolare è necessario che risultino nel registro delle imprese le generalità complete dell'unico socio, e se è esso stesso un ente, la denominazione e la sede dell'ente; è poi necessario che l'unico socio versi l'intero conferimento; nel caso in cui non vi sia stata una di queste attività l'unico socio risponde per le obbligazioni contratte dalla società, ma solo in caso d'insolvenza della società stessa;-

2. Non ha senso pensare che l'unico socio abbia un tipo di responsabilità diversa rispetto ai soci di una società per azioni pluripersonale, diversamente verrebbe meno lo scopo per cui è stata costituita una società per azioni unipersonale, e cioè permettere la separazione di responsabilità tra società per azioni è unico socio; di conseguenza la posizione dell'unico socio è esattamente identica a quella di un socio di una società per azioni pluripersonale;

3. La legge ha permesso la costituzione di una società per azioni unipersonale ma solo a particolari condizioni che riguardano proprio la responsabilità dell'unico socio; fermo restando che in via di principio unico socio non è responsabile per le obbligazioni contratte dalla società, tuttavia in particolari situazioni che fanno riferimento ad obbligazioni di valore superiore a 100.000 € che la società non è in grado di onorare, l'unico socio dovrà rispondere con il suo patrimonio per una quota non inferiore al 15% del debito che la società ha nei confronti dei suoi creditori.-


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