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31. Secondo te, in che cosa consiste la caratteristica peculiare della società in accomandita semplice?

 

1. Consiste nel fatto che vi sono soci che hanno dato incarico ad altri soci, e cioè agli accomandatari, di amministrare la società, mantenendo però tutti i soci la responsabilità personale nei confronti delle obbligazioni contratte dalla società;

2. Consiste nel fatto che vi sono due categorie di soci, gli accomandanti degli accomandatari, dove gli accomandanti hanno la esclusiva amministrazione della società, mentre gli accomandatari non possono amministrare la società pure percependo regolarmente gli utili da essa eventualmente prodotti;

3. Consiste nel fatto che vi sono due categorie di soci, gli accomandanti, e gli accomandatari che sono anche ed esclusivamente amministratori della società, tuttavia solo gli accomandatari rispondono con proprio patrimonio per le obbligazioni contratte dalla società stessa.

Risposta

 

32. Che succede se un socio accomandatario presta la sua attività della società sotto la direzione degli amministratori?

 

1. Succede che poiché gli accomandanti non possono in alcun caso immischiarsi nell'attività economica della società, anche questi accomandanti diverranno responsabili come gli accomandatari;

2. Gli accomandanti possono svolgere attività a favore della società sotto la direzione degli amministratori, pur mantenendo la loro responsabilità separata per le obbligazioni contratte dalla società, tuttavia tale attività non deve spingersi sino al punto in cui gli stessi amministrano la società, perché in tal caso diverranno responsabili essi stessi per le obbligazioni contratte dalla società;

3. Gli accomandanti non possono in alcun caso svolgere la loro opera a favore della società, anche se questo accade sotto la direzione degli amministratori; nel caso in cui nonostante tutto svolgono questa attività, diverranno anch'essi responsabili per le obbligazioni contratte dalla società.

Risposta

 

32.a. Che succede se il nome di un socio accomandante compare, insieme a quello accomandatario, nella ragione sociale della società?

 

1. Succede che nei confronti di questo socio accomandante, saranno previste sanzioni da parte del registro delle imprese, perché tale inclusione del nome potrebbe generare confusione nei confronti dei terzi, ma comunque egli rimarrà non responsabile per le obbligazioni assunte dalla società;

2. Succede che il socio accomandante sarà responsabile con il suo patrimonio per le obbligazioni contratte dalla società;

3. Non succede assolutamente nulla, a patto che nella ragione sociale sia specificato che il nome del socio accomandante sia indicato accomandante, mentre l'altro dovrà essere indicato come accomandatario.

 

Risposta

 

33. La società in accomandita semplice in quali casi deve sciogliersi?

 

1. Negli stessi casi previsti per la società in nome collettivo;

2. Negli stessi casi previsti per la società in nome collettivo, cui si aggiunge però un'ipotesi in cui uno dei soci accomandatari decida di recedere dalla società;

3. Negli stessi casi previsti dalla società in nome collettivo, ma anche quando venga a mancare una delle categorie di soci;

4. Negli stessi casi previsti dalla società in nome collettivo, ma anche quando venga a mancare una delle categorie di soci e nei sei mesi successivi non si provveda a ricostituire la categoria che è venuta meno.

 

Risposta

 

34. È possibile che esista una società in accomandita semplice irregolare?

 

1. Certamente si, basterà che la stessa non si iscriva nel registro delle imprese; in tal caso tutti i soci sia gli accomandanti sia gli accomandatari saranno responsabili per le obbligazioni contratte dalla società;

2. No, la società irregolare può essere solamente quella nome collettivo, mentre non è prevista per la società in accomandita semplice; in caso di mancata iscrizione non vi saranno particolari conseguenze se non una sanzione dovuta all'iscrizione d'ufficio effettuata da parte del registro delle imprese;

3. È possibile che una società in accomandita semplice non s'iscriva nel registro delle imprese, e in tal caso saranno sostanzialmente applicabili le norme previste per la SNC irregolare, ma sarà comunque mantenuta la diversa responsabilità personale per le obbligazioni contratte dalla società tra soci accomandanti dei soci accomandatari.

Risposta


 

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