Decadenza |
nozione |
la decadenza provoca l'estinzione di un diritto per non aver svolto determinate attività previste dalla legge o dalle parti nel termine stabilito |
Nella tabella abbiamo cercato di riportare i termini essenziali della decadenza; questa normalmente si verifica quando un diritto deve essere esercitato con particolari modalità e in un termine stabilito. Il trascorrere del termine ne comporterà l'estinzione.
Come si vede l'istituto alla decadenza è molto simile a quello della
prescrizione, e la dottrina si è sforzata di ricercare le differenze tra i due
istituti;
in realtà fino ad oggi non si è giunti ad una distinzione
convincente, tanto che si è riusciti a mettere a fuoco più le similitudini che
differenze.
Noi, che dobbiamo cercare di dare una risposta quanto più possibile
univoca ai quesiti che l'interpretazione della legge pone, ci sforzeremo di
individuare le differenze fondamentali tra i due istituti, senza avere la
pretesa, però, di essere riusciti a risolvere il problema.
Nella sottostante tabella metteremo a confronto la
prescrizione con la decadenza:
prescrizione |
decadenza |
i tempi necessari per maturare la prescrizione sono in genere lunghi | i tempi necessari per far maturare una decadenza sono in genere brevi |
è frequente nella maggior parte dei diritti soggettivi | è più frequente in quella categoria di diritti soggettivi detti diritti potestativi |
l'attività necessaria per impedire la prescrizione non è di solito rigidamente predeterminata | l'attività necessaria per impedire la decadenza e normalmente rigidamente predeterminata |
una volta interrotta la prescrizione, nasce un nuovo periodo prescrizionale uguale al precedente | una volta impedita la decadenza non si produrrà un nuovo periodo di decadenza uguale al precedente, ma il diritto potrà essere normalmente esercitato col solo limite della prescrizione. Quindi impedita la decadenza, cominceranno a decorrere i termini di prescrizione (art. 2967). |
Abbiamo cercato di individuare le differenze fondamentali tra prescrizione e
decadenza; normalmente accade, però, che sia lo stesso legislatore ad indicarci
quando ci troviamo davanti a un termine di prescrizione e quando davanti a uno
di decadenza.
La precisazione non è senza importanza perché molto diverso e il
regime giuridico dei due istituti.
Alla decadenza non si applicano istituti della sospensione e della interruzione (art. 2964 c.c.) |
Altra differenza importante riguarda la possibilità di stabilire decadenze convenzionali, cioè limiti temporali all'esercizio del diritto sempreché, si tratti di diritti disponibili; nella prescrizione ciò non è possibile in quanto le sue norme sono inderogabili (art. 2936 c.c.).
Questo riferimento ai diritti disponibili ci fa intendere che possono
esistere due tipi di decadenza, una di natura convenzionale e l'altra di natura
legale.
Il codice civile se ne occupa agli articoli 2966,2968 e 2969; in queste norme si
affrontano ipotesi di decadenza in merito a quattro specifici problemi che
abbiamo già visto con riferimento alla prescrizione. Cerchiamo di riassumerli
nella sottostante tabella:
natura degli atti necessari per impedire la decadenza | sono solo quelli previsti dalla legge o dal contratto |
efficacia del riconoscimento del diritto soggetto a decadenza | il riconoscimento compiuto dal soggetto passivo del diritto ha valore solo quando riguarda diritti disponibili o decadenze contrattuali |
modifica della disciplina legale relativa alla decadenza | non è possibile quando la decadenza riguarda diritti indisponibili. In questi stessi casi non è possibile nemmeno la rinunzia alla decadenza |
rilevabilità d'ufficio dell'avvenuta decadenza | il giudice può rilevare d'ufficio la decadenza solo quando riguarda diritti indisponibili |
Giurisprudenza. Prescrizione e decadenza sono
incompatibili tra loro, quindi se è prevista una decadenza da una legge
speciale al posto dell’ordinaria prescrizione, è la prima a prevalere.
Cass. civ. Sez. Unite, 02-10-2012, n. 16783 Si possono stabilire decadenze
contrattuali (art. 2956) salvo che non rendano eccessivamente difficile
l’esercizio del diritto; se previste tali clausole sono nulle.
Cass. civ. Sez. III, 27-10-2005, n. 20909
Cass. civ. Sez. V, 08-05-2013, n. 10753 (rv. 626530)
Cass. civ. Sez. I, 02-05-2006, n. 10120 Alla decadenza non si
applicano la sospensione e l’interruzione. Cass. civ. Sez.
lavoro, 03-03-1988, n. 2243 |
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