Decadenza

 

nozione

la decadenza provoca l'estinzione di un diritto per non aver svolto determinate attività previste dalla legge o dalle parti nel termine stabilito

Nella tabella abbiamo cercato di riportare i termini essenziali della decadenza; questa normalmente si verifica quando un diritto deve essere esercitato con particolari modalità e in un termine stabilito. Il trascorrere del termine  ne comporterà l'estinzione.

Come si vede l'istituto alla decadenza è molto simile a quello della prescrizione, e la dottrina si è sforzata di ricercare le differenze tra i due istituti;
in realtà fino ad oggi non si è giunti ad una distinzione convincente, tanto che si è riusciti a mettere a fuoco più le similitudini che differenze.
Noi, che dobbiamo cercare di dare una risposta quanto più possibile univoca ai quesiti che l'interpretazione della legge pone, ci sforzeremo di individuare le differenze fondamentali tra i due istituti, senza avere la pretesa, però, di essere riusciti a risolvere il problema.

Nella sottostante tabella metteremo a confronto la prescrizione con la decadenza:

prescrizione

decadenza

i tempi necessari per maturare la prescrizione sono in genere lunghi i tempi necessari per far maturare una decadenza sono in genere brevi
è frequente nella maggior parte dei diritti soggettivi è più frequente in quella categoria di diritti soggettivi detti diritti potestativi
l'attività necessaria per impedire la prescrizione non è di solito rigidamente predeterminata l'attività necessaria per impedire la decadenza e normalmente rigidamente predeterminata
una volta interrotta la prescrizione, nasce un nuovo periodo prescrizionale uguale al precedente una volta impedita la decadenza non si produrrà un nuovo periodo di decadenza uguale al precedente, ma il diritto potrà essere normalmente esercitato col solo limite della prescrizione. Quindi impedita la decadenza, cominceranno a decorrere i termini di prescrizione (art. 2967).

Abbiamo cercato di individuare le differenze fondamentali tra prescrizione e decadenza; normalmente accade, però, che sia lo stesso legislatore ad indicarci quando ci troviamo davanti a un termine di prescrizione e quando davanti a uno di decadenza.
La precisazione non è senza importanza perché molto diverso e il regime giuridico dei due istituti.

Alla decadenza non si applicano istituti della sospensione e della interruzione (art. 2964 c.c.)

Altra differenza importante riguarda la possibilità di stabilire decadenze convenzionali, cioè limiti temporali all'esercizio del diritto sempreché, si tratti di diritti disponibili; nella prescrizione ciò non è possibile in quanto le sue norme sono inderogabili (art. 2936 c.c.).

Questo riferimento ai diritti disponibili ci fa intendere che possono esistere due tipi di decadenza, una di natura convenzionale e l'altra di natura legale.
Il codice civile se ne occupa agli articoli 2966,2968 e 2969; in queste norme si affrontano ipotesi di decadenza in merito a quattro specifici problemi che abbiamo già visto con riferimento alla prescrizione. Cerchiamo di riassumerli nella sottostante tabella:

natura degli atti necessari per impedire la decadenza sono solo quelli previsti dalla legge o dal contratto
efficacia del riconoscimento del diritto soggetto a decadenza il riconoscimento compiuto dal soggetto passivo del diritto ha valore solo quando riguarda diritti disponibili o decadenze contrattuali
modifica della disciplina legale relativa alla decadenza non è possibile quando la decadenza riguarda diritti indisponibili. In questi stessi casi non è possibile nemmeno la rinunzia alla decadenza
rilevabilità d'ufficio dell'avvenuta decadenza il giudice può rilevare d'ufficio la decadenza solo quando riguarda diritti indisponibili
 

Giurisprudenza.

Prescrizione e decadenza sono incompatibili tra loro, quindi se è prevista una decadenza da una legge speciale al posto dell’ordinaria prescrizione, è la prima a prevalere.

Cass. civ. Sez. Unite, 02-10-2012, n. 16783
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la previsione della sola decadenza dall'azione giudiziale per ottenere l'equo indennizzo a ristoro dei danni subiti a causa dell'irragionevole durata del processo, contenuta nell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha definito il procedimento presupposto, esclude la decorrenza dell'ordinario termine di prescrizione, in tal senso deponendo non solo la lettera dell'art. 4 richiamato, norma che ha evidente natura di legge speciale, ma anche una lettura dell'art. 2967 cod. civ. coerente con la rubrica dell'art. 2964 cod. civ., che postula la decorrenza del termine di prescrizione solo allorché il compimento dell'atto o il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della decadenza;
inoltre, in tal senso depone, oltre all'incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonché il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l'operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultredecennale nella definizione del processo. (Cassa e decide nel merito, App. Reggio Calabria, 10/11/2008) FONTI CED Cassazione, 2012

Si possono stabilire decadenze contrattuali (art. 2956) salvo che non rendano eccessivamente difficile l’esercizio del diritto; se previste tali clausole sono nulle.

Cass. civ. Sez. III, 27-10-2005, n. 20909
Anche in tema di fideiussione è applicabile la disposizione dell'art. 2956 cod. civ., la quale sancisce la nullità della clausola (benché contenuta in un atto unilaterale) con la quale si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto. Ne consegue che è nulla la clausola con la quale, una volta stabilito che il termine d'efficacia della fideiussione coincida con quello di escussione della garanzia, si fissi tra questo termine ed il termine di scadenza dell'obbligazione garantita un periodo temporale così ristretto da rendere eccessivamente difficile, valutate anche le modalità di escussione (ad esempio, mediante lettera che debba pervenire entro un certo termine al garante), che il creditore possa avvalersi della garanzia prestata. L'accertamento relativo all'eccessiva difficoltà di esercizio del diritto è demandato al giudice del merito e sfugge, se congruamente e logicamente motivato, al controllo di legittimità. FONTI Mass. Giur. It., 2005


Per l’art. 2966 la decadenza non può essere impedita se non dal compimento dell’atto previsto; tuttavia il riconoscimento del diritto può impedire la decadenza, ma solo se si tratti di diritti disponibili.

Cass. civ. Sez. V, 08-05-2013, n. 10753 (rv. 626530)
Il riconoscimento del diritto al rimborso delle imposte, attenendo al diritto indisponibile dello Stato alla percezione dei tributi, è inidoneo, in linea di principio, ad impedire la decadenza. (Nella specie si trattava del riconoscimento, in linea astratta e teorica, della spettanza del rimborso, subordinatamente alla produzione delle prove documentali ed alla presentazione della relativa domanda, senza alcun riferimento al termine per tale adempimento). (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Roma, 20/09/2007) FONTI CED Cassazione, 2013


D’altro canto, dove possibile, il riconoscimento del diritto idoneo a impedire la decadenza può essere anche tacito ma univoco nel senso che non deve contrastare con un’opposta volontà di non riconoscere il diritto.

Cass. civ. Sez. I, 02-05-2006, n. 10120
In materia di cause che, a norma dell'art. 2966 cod. civ., impediscono la decadenza, il riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza, se non è espresso, può essere desunto esclusivamente da un fatto che, avendo quale presupposto l'ammissione, totale o parziale, della pretesa avversaria, sia incompatibile con la volontà opposta. A tal fine, le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, non valgono, di per sé, ad impedire la decadenza. (Principio espresso in fattispecie di estinzione della fideiussione, per non avere il creditore proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore nel termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.).(Cassa e decide nel merito, App. Napoli, 18 Giugno 2001) FONTI Mass. Giur. It., 2006

Alla decadenza non si applicano la sospensione e l’interruzione.

Cass. civ. Sez. lavoro, 03-03-1988, n. 2243
A differenza del diritto alla pensione, che essendo costituzionalmente garantita e costituendo espressione dello status di pensionato, è indisponibile e perciò imprescrittibile (art. 2934, 2° comma, c. c.), il diritto ai ratei non riscossi di pensione liquidata soggiace alla prescrizione quinquennale ex art. 129, 1° comma, r. d. l. 4 ottobre 1935, n. 1827, mentre il diritto ai ratei di pensione non liquidata (o alle differenze di ratei per mancata riliquidazione della pensione) soggiace al termine decennale previsto dall'art. 47, 2° comma, d. p. r. 30 aprile 1970, n. 639, che è termine di non decadenza ma di prescrizione, suscettibile d'interruzione, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2943 c. c., anche mediante atti diversi dalla proposizione della domanda giudiziale.

 

 

 

 

 

 

 

 

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