Articolo 2964. Inapplicabilitą di regole della prescrizione.
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato
termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative
all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si
riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.
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