Costituzione dell’assemblea e maggioranze
Siamo giunti alla fase successiva alla convocazione
dell’assemblea, cioè quella della riunione dei soci.
Si può finalmente svolgere l’assemblea, che, come per tutti gli organi di questo
tipo, sarà presieduta da una persona indicata nello statuto, o, in mancanza, da
chi sarà stato scelto dalla maggioranza dei presenti (e non del capitale
sociale).
Il presidente deve svolgere una serie di funzioni, e infatti verifica la
regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei
presenti, regola il suo svolgimento, ed accerta i risultati delle votazioni,
tutte attività che dovranno essere menzionate nel verbale d’assemblea (v. art.
2375). Di regola il presidente è assistito da un segretario, del quale si può
fare anche a meno se la presidenza è affidata a un notaio.
La prima incombenza affidata al presidente, sta nella verifica della regolare
costituzione dell’assemblea, e, ciò fatto, verificherà se ci sono le maggioranze
previste dalla legge per votare. Sarà quindi necessario verificare il quorum
costitutivo e, poi, il quorum deliberativo.
Come sappiamo il quorum costitutivo indica quella percentuale del capitale
sociale che deve essere rappresentata in assemblea affinché sia regolarmente
costituita e possa procedere ai lavori e alla votazione. Questo quorum è
calcolato anche tenendo presente la parte di capitale posseduta da quei soci che
non possono votare (come i soci morosi), ma non quelli che non hanno alcun
diritto di votare in assemblea (che non possono nemmeno intervenire ex comma 1
art. 2370).
Bene, e allora, quale sarà il quorum costitutivo dell’assemblea? Ed è prevista
una seconda convocazione, nel caso non si raggiunga il quorum costitutivo?
Qui dobbiamo distinguere tra le società che fanno ricorso al capitale di rischio
e quelle che non ne fanno ricorso, quindi tra società aperte e chiuse.
Di regola l'assemblea potrà avere una prima e, nel caso in cui non si raggiunga
il quorum costitutivo, una seconda convocazione, e questa è stata, appunto, la
regola base fino all'anno 2010, ma il d.lgs. 27\2010 ha distinto i casi in cui
si tratti di società che fanno ricorso al capitale di rischio da quelle che non
ne fanno ricorso, stabilendo che per queste ultime la regola rimane quella di
una prima e di una seconda convocazione, mentre per le prime la regola sarà
quella di un'unica convocazione, sia per l'assemblea ordinaria che
straordinaria, salvo diversa disposizione dello statuto.
Ciò grazie al primo comma dell'art. 2369 (modificato dal d.lgs. 27\2010) che
così recita:
”Se all’assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall’articolo precedente, l’assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni. |
In tal modo è capovolto il principio del vecchio primo comma dell'art. 2369 che
così recitava:
"Lo statuto delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all’unica convocazione si applichino, per l’assemblea ordinaria, le maggiorazioni indicate dal terzo e dal quarto comma, nonché dall’articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e, per l’assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo." |
Quale la differenza? Sta principalmente nel fatto che
prima, per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, l'unica
convocazione era l'eccezione, mentre la seconda convocazione era la regola,
mentre ora, la regola è l'unica convocazione, mentre l'eccezione è la seconda
convocazione, e ciò vale tanto per l'assemblea ordinaria quanto per la
straordinaria.
E allora ci tocca, per prima cosa, individuare i quorum per l'assemblea
ordinaria per le società che fanno ricorso al capitale di rischio nell'unica
convocazione prevista dalla legge e non derogata dallo statuto dove scopriamo
che non è previsto il quorum costitutivo, ma l'assemblea delibera a maggioranza
assoluta del capitale sociale.
Lo statuto (o la stessa legge) può comunque prevedere maggioranze più elevate
per l'approvazione di talune deliberazioni.
Per le società che non fanno ricorso al capitale di rischio, questa è invece la
regola:
in prima convocazione (art. 2368 c.c.): l’assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima (quorum costitutivo); una volta raggiunto il quorum costitutivo delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata (quorum deliberativo);
in seconda convocazione (art. 2369 c.c.): l’assemblea decide senza quorum costitutivo, la delibera è presa con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentata all'assemblea ( quorum deliberativo a maggioranza semplice).
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