Costituzione dell’assemblea e maggioranze

Siamo giunti alla fase successiva alla convocazione dell’assemblea, cioè quella della riunione dei soci.
Si può finalmente svolgere l’assemblea, che, come per tutti gli organi di questo tipo, sarà presieduta da una persona indicata nello statuto, o, in mancanza, da chi sarà stato scelto dalla maggioranza dei presenti (e non del capitale sociale).
Il presidente deve svolgere una serie di funzioni, e infatti verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, ed accerta i risultati delle votazioni, tutte attività che dovranno essere menzionate nel verbale d’assemblea (v. art. 2375). Di regola il presidente è assistito da un segretario, del quale si può fare anche a meno se la presidenza è affidata a un notaio.
La prima incombenza affidata al presidente, sta nella verifica della regolare costituzione dell’assemblea, e, ciò fatto, verificherà se ci sono le maggioranze previste dalla legge per votare. Sarà quindi necessario verificare il quorum costitutivo e, poi, il quorum deliberativo.
Come sappiamo il quorum costitutivo indica quella percentuale del capitale sociale che deve essere rappresentata in assemblea affinché sia regolarmente costituita e possa procedere ai lavori e alla votazione. Questo quorum è calcolato anche tenendo presente la parte di capitale posseduta da quei soci che non possono votare (come i soci morosi), ma non quelli che non hanno alcun diritto di votare in assemblea (che non possono nemmeno intervenire ex comma 1 art. 2370).
Bene, e allora, quale sarà il quorum costitutivo dell’assemblea? Ed è prevista una seconda convocazione, nel caso non si raggiunga il quorum costitutivo?
Qui dobbiamo distinguere tra le società che fanno ricorso al capitale di rischio e quelle che non ne fanno ricorso, quindi tra società aperte e chiuse.
Di regola l'assemblea potrà avere una prima e, nel caso in cui non si raggiunga il quorum costitutivo, una seconda convocazione, e questa è stata, appunto, la regola base fino all'anno 2010, ma il d.lgs. 27\2010 ha distinto i casi in cui si tratti di società che fanno ricorso al capitale di rischio da quelle che non ne fanno ricorso, stabilendo che per queste ultime la regola rimane quella di una prima e di una seconda convocazione, mentre per le prime la regola sarà quella di un'unica convocazione, sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria, salvo diversa disposizione dello statuto.
Ciò grazie al primo comma dell'art. 2369 (modificato dal d.lgs. 27\2010) che così recita:

”Se all’assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall’articolo precedente, l’assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.


In tal modo è capovolto il principio del vecchio primo comma dell'art. 2369 che così recitava:

"Lo statuto delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all’unica convocazione si applichino, per l’assemblea ordinaria, le maggiorazioni indicate dal terzo e dal quarto comma, nonché dall’articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e, per l’assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo."

Quale la differenza? Sta principalmente nel fatto che prima, per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, l'unica convocazione era l'eccezione, mentre la seconda convocazione era la regola, mentre ora, la regola è l'unica convocazione, mentre l'eccezione è la seconda convocazione, e ciò vale tanto per l'assemblea ordinaria quanto per la straordinaria.
E allora ci tocca, per prima cosa, individuare i quorum per l'assemblea ordinaria per le società che fanno ricorso al capitale di rischio nell'unica convocazione prevista dalla legge e non derogata dallo statuto dove scopriamo che non è previsto il quorum costitutivo, ma l'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale.
Lo statuto (o la stessa legge) può comunque prevedere maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.
Per le società che non fanno ricorso al capitale di rischio, questa è invece la regola:

in prima convocazione (art. 2368 c.c.): l’assemblea  è regolarmente costituita quando è rappresentata  almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima (quorum costitutivo); una volta raggiunto il quorum costitutivo delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata (quorum deliberativo);

in seconda convocazione (art. 2369 c.c.): l’assemblea decide senza quorum costitutivo, la delibera è presa con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentata all'assemblea ( quorum deliberativo a maggioranza semplice).

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