Il contratto in generale

 

 
 

 

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nozione
(art. 1321 c.c.)

il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale

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L'articolo 1321 definisce in maniera sintetica, ma completa, il negozio giuridico contrattuale.
Essenziale per il nostro discorso è proprio capire i rapporti che intercorrono tra contratto e negozio giuridico, in quanto il contratto è il modello di tutti i negozi giuridici, e questo sia perché il codice civile non regola il negozio giuridico in generale, sia perché l'art. 1324 c.c. dispone che

salvo disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano in quanto compatibili per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale

Ciò vuol dire che le regole previste per il contratto in generale si applicano anche alla maggior  parte dei negozi giuridici anche unilaterali quando questi hanno contenuto patrimoniale.
Di molti argomenti relativi ai contratti (condizione, termine, nullità, vizi della volontà etc.) ce ne siamo già occupati in occasione dello studio del negozio giuridico. Di conseguenza la nostra analisi sul negozio giuridico "contratto" si concentrerà sui suoi aspetti peculiari, aspetti che normalmente non si riscontrano, o si riscontrano in maniera diversa, negli altri negozi.

Analizziamo, ora, la definizione contenuta nell'art. 1321 per capire meglio che cos'è il contratto.
Secondo il citato articolo 1321 il contratto...

è l'accordo l'accordo, cioè l'incontro delle volontà delle parti, è l'elemento caratterizzante ed ineliminabile di qualsiasi tipo di contratto
tra due o più parti non esiste contratto con una sola parte; il negozio giuridico contratto deve essere "come minimo bilaterale" potendo anche coinvolgere un numero maggiore di parti, e cioè plurilaterale (sul concetto di parte vedi quanto già detto nel negozio giuridico)
per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico questo è l'oggetto giuridico del contratto, quello che le parti stabiliscono in ordine al loro rapporto
patrimoniale i contratti hanno esclusivamente ad oggetto rapporti giuridici patrimoniali; non sono contratti, quindi, quei negozi dove manca o non è essenziale l'elemento della patrimonialità, come il matrimonio

Il contratto è quindi la massima espressione dell'autonomia negoziale, che è, a sua volta, espressione della autonomia privata che, ricordiamolo, è lo spazio di libertà lasciato ai soggetti dall'ordinamento ed entro il quale possono regolare i propri interessi.

In questo caso, però, la situazione è più specifica, perché nel negozio unilaterale (ad esempio il testamento) il soggetto dispone liberamente della sua sfera giuridica proprio perché gli appartiene, mentre qui abbiamo il coinvolgimento di diritti patrimoniali di parti  diverse ed estranee tra loro, diritti che possono essere modificati solo con il consenso di tutte le parti coinvolte, con l'accordo.
Una volta raggiunto l'accordo, questo è vincolante perché è stato raggiunto liberamente su diritti di cui si può disporre.

Tenendo presente quanto detto, ben comprendiamo il disposto del primo comma dell''articolo 1322 c.c.  secondo cui:

le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge

Si parla in questi casi di autonomia contrattuale che possiamo esemplificare in:

Non è necessario che debbano esistere entrambe per aversi contratto; è vero che in certi casi si è obbligati a stipulare il contratto, come nel caso dell'imprenditore che operi in regime di monopolio legale, come è anche vero che non sempre il contenuto del contratto è lasciato alla determinazione delle parti, come accade nel caso dei contatti di locazione degli immobili urbani, dove le legge pone numerosi limiti alla libertà contrattuale.
In tutti e due i casi riportati avremo sempre contratto, cosa che non accadrebbe se la legge determinasse quando e come deve essere stipulato il contratto.

Occupiamoci ora degli altri argomenti relativi al contratto in generale.

  1. gli elementi essenziali del contratto;

  2. classificazione dei contratti.

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