Video-Classificazione dei contratti |
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Abbiamo parlato sino ad ora della natura del contratto; prima di andare avanti, però, è necessario tentarne una classificazione perché spesso faremo riferimento a diverse categorie di contratti; senza pretendere, quindi, di elencare tutte le categorie possibili di contratti, ci limiteremo alle più importanti e generalmente accettate.
contratti tipici |
sono quei contratti previsti dalla legge (es. compravendita, locazione, mandato etc.) |
contratti atipici |
sono quei contratti non previstiti (e quindi non espressamente regolati) dalla legge. Sono validi solo se hanno una causa lecita, giuridicamente e economicamente apprezzabile (es. leasing) |
Distinguiamo, ora, in base in base al momento del perfezionamento del contratto;
contratti consensuali |
si perfezionano (e quindi si concludono) nel momento in cui si è raggiunto
il consenso rientrano in questi contratti: 1. contratti che attuano il trasferimento della proprietà di una cosa determinata 2. contratti che hanno ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali 3. contratti che attuano il trasferimento di altri tipi di diritti diversi da quelli reali (art. 1376 c.c.) |
contratti reali |
si perfezionano nel momento in cui si è consegnata la cosa
oggetto del contratto (es. il denaro nel mutuo) ; per questi contratti c'è
quindi bisogno di: consenso + consegna. I contratti reali sono tutti tipici, cioè devono essere tutti previsti dalla legge |
Distinguiamo, ora, in base agli effetti che producono in:
contratti obbligatori |
sono quelli che producono effetti obbligatori |
contratti ad efficacia reale |
sono quelli che producono l'immediato trasferimento, la costituzione o modificazione di diritti |
Quest'ultima distinzione deve essere ulteriormente chiarita.
Nella tabella sembra che non vi sia differenza tra contratti obbligatori e ad
efficacia reale, e in effetti le differenza non è netta, poiché entrambi hanno
oggetto diritti, ma nei contratti obbligatori non vi è automatica realizzazione
del diritto poiché il soggetto si obbliga a tenere un prestazione, e solo
nell'esecuzione della prestazione si realizzerà il diritto del creditore.
L'oggetto dei contratti ad efficacia reale, invece, sta proprio nel fatto di
costituire (modificare o estinguere) diritti, anche di credito.
La cessione del credito, allora, seppure ha ad oggetto diritti di credito, è
a efficacia reale, perché produce, appunto, il trasferimento di tale diritto.
La locazione o il deposito, invece, fanno principalmente sorgere obblighi, per
il depositante di restituire la cosa così come l'ha ricevuta, per il locatore di
permettere il godimento della cosa al conduttore; insomma nei contratti
obbligatori si guarda alla prestazione da eseguire, in quelli ad efficacia
reale al diritto da trasferire (modificare o estinguere).
Stando attenti a non confondere i termini, spesso simili e in parte coincidenti ( come a efficacia reale e reali), può accadere che una categoria escluda l'altra; un contratto non può essere, ad esempio, consensuale e reale, mentre può essere reale e a efficacia reale, come il mutuo che è reale, perché si perfeziona con la consegna, e ad efficacia reale perché ha ad oggetto un diritto reale cioè il trasferimento della proprietà di una somma di denaro.
Ricordiamo, infine, che in certi casi il trasferimento del diritto non è
immediato, ma differito nel tempo.
L'esempio tipico è costituito dall'ipotesi
dell'art. 1378 c.c. relativo alla vendita di cose generiche; in questo caso la
proprietà dei beni non passa per effetto del semplice consenso, ma sarà
necessario anche un'ulteriore atto detto "individuazione". Solo da quel momento
vi sarà l'effetto reale.
Passando, ora, al legame tra le prestazioni, distinguiamo tra:
contratti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici |
sono quelli dove vi sono due prestazioni legate tra loro da
un nesso (sinallagma) che le rende
interdipendenti ( es. la locazione, se il proprietario non rende abitabile l'immobile il conduttore non è tenuto al pagamento del canone) |
contratti unilaterali |
detti anche contratti con obbligazioni a carico di una parte sola, si caratterizzano per il fatto che dal contratto nasce l'obbligo di eseguire la prestazione a carico di una sola parte, come nel deposito gratuito dove sul solo depositario incombe l'obbligo di custodire e consegnare la cosa nello stato in cui fu consegnata |
contratti bilaterali imperfetti |
in questi contratti esistono due prestazioni a carico di entrambe le parti, ma queste non sono legate dal nesso di corrispettività; non sempre c'è unanimità in dottrina sulla individuazione di questi contratti |
Concludiamo la nostra breve, ma indispensabile, classificazione parlando dei contratti aleatori
contratti aleatori |
in questi contratti una o l'atra delle prestazioni devono eseguirsi solo al verificarsi di un evento incerto. Elemento caratterizzante di questi negozi è "l'alea", il rischio che una parte si assume di dover eseguire la sua prestazione senza che l'altra debba eseguire la sua |
Aleatorio è il contratto di assicurazione dove la prestazione
dell'assicuratore è solo eventuale, mentre l'assicurato dovrà comunque pagare
quanto stabilito nella polizza, anche se non si verificherà mai l'evento
assicurato.
Altri contratti aleatori sono la rendita vitalizia e la
vendita di cosa futura.
Proprio perché i contraenti hanno deciso di stipulare questo tipo di contratto,
non sarà possibile applicare alcune regole stabilite per gli altri contratti,
come la rescissione per lesione ( art. 1448 c.c.) o la risoluzione per eccessiva
onerosità; ad esempio l'assicuratore non potrebbe chiedere la risoluzione del
contratto perché, avendo ricevuto il pagamento di un solo premio, è stato
costretto a pagare un ingente indennizzo per il verificarsi dell'evento
assicurato.
Opposti ai contratti aleatori sarebbero i contratti commutativi, dove, invece le prestazioni sono già predeterminate e sono considerate nella loro corrispondenza. Questa definizione (come del resto può accadere per tutte le definizioni), però, lascia aperti molti dubbi anche perché nel contratto di assicurazione possiamo anche trovare questi elementi; forse sarebbe meglio definire i contratti commutativi come i contratti corrispettivi non aleatori.
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