Conseguenze della nullità

 
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Abbiamo visto che un negozio nullo non produce alcun effetto; nella gran parte dei casi, però, la nullità del negozio non è subito evidente ed accade spesso che siano compiute attività giuridiche e materiali in base al negozio affetto da nullità.

Se sono state eseguite delle prestazioni in base ad un negozio nullo se ne potrà pretendere la ripetizione e, d'altro canto, non si potrà chiedere l'esecuzione di un contratto nullo.

È vero infatti che non solo è imprescrittibile l'azione volta a far dichiarare la nullità di negozio giuridico, ma è altrettanto imprescrittibile la relativa eccezione. In altre parole in qualsiasi momento di fronte ad una richiesta di esecuzione di negozio nullo, ci si potrà opporre eccependo la nullità del negozio.

Più volte si è affermato che il negozio nullo è come se non fosse mai esistito.

Esistono dei casi, però, dove l'applicazione di questa regola potrebbe portare a conseguenze assai gravi o ingiuste.

Pensiamo al caso del lavoratore che in buona fede abbia prestato la sua attività lavorativa in base ad un contratto nullo.

Applicando le regole che abbiamo sopra ricordato, al lavoratore non spetterebbe alcun compenso per l'attività svolta;
per evitare queste conseguenze la legge dispone (art. 2126 c.c.), che la nullità del contratto di lavoro non produce effetto  per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione; in altre parole la dichiarazione nullità non ha in questi casi efficacia retroattiva.

Altra deroga alla disciplina generale la troviamo in tema di società per azioni dove la dichiarazione di nullità dell'atto costitutivo non ha efficacia retroattiva e ciò per salvaguardare i creditori della S.p.a.

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