Articolo 2126. Prestazione di fatto con violazione di legge.
La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non
produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che
la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del
prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.
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