Associazioni e fondazioni
nozione |
sono le figure generali di persone giuridiche riconosciute dal legislatore |
Il codice civile si occupa spesso delle persone giuridiche e degli enti, indicandone particolari tipi, come le società, ma detta un disciplina generale per due enti, persone giuridiche di tipo, potremmo dire, paradigmatico, le associazioni e le fondazioni.
Queste sono regolate insieme agli artt. 14 e ss. c.c. e spesso si discute sulla differenza che esiste tra loro.
Ammesso che la questione abbia una qualche rilevanza pratica, si considerano tradizionalmente come elementi distintivi:
la prevalenza dell'elemento personale nelle associazioni e del capitale nelle fondazioni, oppure:
lo scopo, che sarebbe interno nelle associazioni, esterno nelle fondazioni, oppure:
nella volontà, che nelle associazioni proviene dagli stessi associati attraverso l'atto costitutivo, mentre proviene dal fondatore nelle fondazioni.
Tutti questi distinzioni sono in parte vere e in parte
criticabili, ma è certo che in linea di massima si costituisce una fondazione
per realizzare uno scopo del fondatore, di regola altruistico, senza che
questi debba "contrattare" con altri per la creazione dell'ente, in modo
realizzare in piena autonomia le sue idee, mentre con l'associazione si realizza
un ente con la necessaria collaborazione di altri, spesso per per ottenere dei
vantaggi che vanno a beneficio degli stessi associati.
Una conferma di ciò la troviamo nell'art. 14 c.c. dove , al secondo comma, si
dispone che la fondazione può essere costituita anche per testamento, cosa
impensabile per l'associazione dove è necessaria la volontà convergente di più
persone.
Risolto, si spera, questo piccolo problema, vediamo i tratti essenziali delle associazioni e fondazioni, ricordando che la disciplina codicisitica è integrata dal d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361, che descrive nei dettagli molti procedimenti relativi a tali enti.
costituzione |
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L'ipotesi di revoca dell'atto di fondazione, vista la nuova disciplina introdotta per il riconoscimento, è ormai molto remota, poiché per l'art. 1 del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento si ottiene, di regola, con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.
potere decisionale |
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potere di gestione |
in entrambi gli enti spetta all'amministratore (o agli amministratori) che sono responsabili verso l'ente secondo le norme sul mandato |
Nelle associazione è possibile il recesso dell'associato se questa è costituita a tempo indeterminato, mente l'esclusione può essere deliberata dall'assemblea per gravi motivi; in entrambi i casi, non spetta loro nulla del patrimonio dell'associazione.
Per le fondazioni gli articoli 25 e 26 c.c. prevedono particolari poteri di controllo e coordinamento ( ora svolti dalla prefetture, dalle regioni o dalle province autonome autorizzate).
estinzione |
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Giurisprudenza
Responsabilità degli
amministratori di partiti politici (in quanto associazioni).
Cass. civ. Sez. III, 01-04-2014, n. 7521
Cass. civ. Sez. I, 23-06-2009, n. 14612
Sul controllo
amministrativo delle associazioni e fondazioni. T.A.R.
Calabria Catanzaro Sez. I, 29-03-2011, n. 416 Applicabilità della disciplina
delle clausole vessatorie all’interno di un’associazione ex art.
1341 c.c.
Cass. civ. Sez. III, 08-04-2010, n. 8372 (rv. 612260)
Fondazione riconosciuta
che svolge attività associative di tipo commerciale.
Cass. civ. Sez. I, 16-03-2004, n. 5305
Responsabilità nelle
associazioni di soggetti diversi rispetto a quelli che hanno la
rappresentanza dell’associazione.
Cass. civ. Sez. I, 13-03-1987, n. 2648 Trib. Milano
Sez. XI, 17-03-2010 Natura negoziale dello statuto
e atto costitutivo delle associazioni.
Cass. civ. Sez. II, 13-01-1976, n. 89 |
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