Articolo 25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.
L'autorità governativa esercita il
controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni;
provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei
rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di
fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori,
con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme
imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon
costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario
straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità
dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati
dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro
responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e
sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai
nuovi amministratori
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