Agenzia
definizione
art. 1742 c.c. |
col contratto di
agenzia una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di
promuovere, per conto dell'altra (preponente), verso retribuzione,
la conclusione di contratti in una zona determinata
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Questa definizione merita di essere ulteriormente chiarita e
specificata; analizziamola dettagliatamente:
scopo
dell'agente è la sola promozione dell'attività del preponente
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l'attività
dell'agente deve essere stabile e non occasionale
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se l'agente può
anche concludere i contratti in nome e per conto del preponente sarà
rappresentante di commercio
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il contratto
deve essere provato per iscritto e ogni parte deve ottenerne copia.
Tale diritto è irrinunciabile
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Vediamo, ora, la posizione delle parti, ricordando che questa
normativa si applica anche agli agenti di assicurazione se non derogata da norme
speciali che li riguardano.
posizione dell'agente
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nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli
interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede
e attenersi alle sue istruzioni (art.
1746 c.c.)
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non
può però essere ritenuto responsabile dell'inadempimento
del terzo, ma eccezionalmente può prestare garanzia per
l'inadempimento del terzo (art.
1746 c.c. comma 3) |
ha
diritto di esclusiva nella zone assegnatagli (art.
1743 c.c.)
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ha
diritto alla provvigione per tutti gli affari che ha
fatto concludere al preponente per effetto del suo
intervento (art.
1748 c.c.)
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la
provvigione spetta dal momento e nella misura in cui il
preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la
prestazione in base al contratto concluso con il terzo
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se
il preponente e il terzo si accordano per non dare, in
tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha
diritto ad una provvigione ridotta determinata dagli usi
o dal giudice
secondo equità |
non
ha diritto al rimborso delle spese di agenzia
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deve essere iscritto
presso un apposito ruolo presso
la camera di commercio
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Passiamo a considerare la posizione del preponente:
posizione del preponente
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nei
rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede e
fornire all'agente tutte le informazioni necessarie per
l'esecuzione del contratto (art. 1749
c.c.)
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non può
valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e
per lo stesso ramo di attività (art. 1743
c.c.)
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deve
corrispondere
una
indennità all'agente alla cessazione del rapporto(art.1751
c.c.)
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dopo lo
scioglimento del rapporto può stipulare un patto che limiti
la concorrenza da parte dell'agente (art.
1751
bis c.c.)
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Ricordiamo, infine, che se il contratto di agenzia è a
tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso
dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito (art.
1750 c.c.).
Come spesso accade in questi casi la disciplina del contratto di agenzia è
spesso integrata da norme speciali che si aggiungono o si sostituiscono a quelle
del codice civile.
Ricordiamo la legge 3 maggio 1985 n. 204 che ha istituito i ruoli degli agenti
presso le camere di commercio, e , ancora, ricordiamo che gli accordi economici
collettivi stipulati con le associazioni di imprenditori preponenti.