Deve essere iscritto
L'iscrizione dell'agente presso la camera di commercio rivestiva
importanza fondamentale per l'agente in quanto la giurisprudenza
italiana ritiene che, a differenza di quanto accade normalmente in tema
di rapporti di lavoro, la nullità del contratto non dà diritto ad
ottenere il compenso per le prestazioni già eseguite. In tal modo
l'agente non iscritto poteva solo agire con la difficile ed incerta
azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. contro il
preponente.
Questa impostazione è stata però superata dalla sentenza pronunciata
dalla Corte di giustizia delle Comunità europee , sezione I del
13\07\2000 secondo cui è valido e non affetto da nullità il contratto di
agenzia stipulato da un agente non iscritto all'apposito albo presso la
Camera di commercio. L'unica condizione per la validità del contratto di
agenzia è la redazione in forma scritta. Il giudice nazionale
dovrà, quindi, disapplicare la normativa italiana in contrasto con la
direttiva n. 653\86 e cioè gli articoli 2 e 9 della legge 3 maggio del
1985 n. 204 sulla disciplina dell'attività dell'agente di commercio. |