Deve essere iscritto

L'iscrizione dell'agente presso la camera di commercio rivestiva importanza fondamentale per l'agente in quanto la giurisprudenza italiana ritiene che, a differenza di quanto accade normalmente in tema di rapporti di lavoro, la nullità del contratto non dà diritto ad ottenere il compenso per le prestazioni già eseguite. In tal modo l'agente non iscritto poteva solo agire con la difficile ed incerta azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. contro il preponente.

Questa impostazione è stata però superata dalla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee , sezione I del 13\07\2000 secondo cui è valido e non affetto da nullità il contratto di agenzia stipulato da un agente non iscritto all'apposito albo presso la Camera di commercio. L'unica condizione per la validità del contratto di agenzia è la redazione in forma scritta. Il giudice nazionale dovrà, quindi, disapplicare la normativa italiana in contrasto con la direttiva n. 653\86 e cioè gli articoli 2 e 9 della legge 3 maggio del 1985 n. 204 sulla disciplina dell'attività dell'agente di commercio.

 
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