Regime patrimoniale della unione

Il regime patrimoniale dell’unione civile sarà quello della comunione dei beni, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale (comma 13 art. 1) e ciò fa intendere che si potrà scegliere un diverso regime per regolare i rapporti tra le parti, anche quello della separazione dei beni. Le parti indicheranno nella stessa dichiarazione l’eventuale regime diverso anche perché vi è un espresso rinvio all’art. 162 c.c.

Il comma 13, per regolare dettagliatamente il regime patrimoniale dell’unione civile opera una serie di rinvii al regime patrimoniale della famiglia eterosessuale.

Il regime patrimoniale dell’unione, è quindi, salvo diversa volontà, quello della comunione dei beni, cioè quello della comunione legale dei beni tra persone sposate (artt. 177- 197 c.c. sezione III del capo VI del primo libro del codice civile e ciò per il rinvio operato dal comma 13 dell’art. 1).

Come visto in precedenza sarà anche possibile scegliere la separazione dei beni, e questa sarà regolata nelle stesse forme previste dal codice civile agli artt. 215- 219 (per l’espresso rinvio operato dal comma 13 dell’art. 1 alla sezione V del capo VI del primo libro del codice civile )

Sarà poi possibile costituire un fondo patrimoniale (codice civile artt. 167-171) negli stessi modi previsti per i coniugi
  (per l’espresso rinvio operato dal comma 13 dell’art. 1 alla sezione II del capo VI del primo libro del codice civile ).

Le vicende del fondo patrimoniale e della separazione dei beni devono poi essere trascritti (artt. 2647, 2653 comma 1 n.4, 2659 c.c. comma 19 art. 1).

La comunione convenzionale tra le parti sarà regolata nelle stesse forme previste dal codice civile agli articoli 210, 211 coniugi (per l’espresso rinvio operato dal comma 13 dell’art. 1 alla sezione IV del capo VI del primo libro del codice civile).

Alla parte dell’unione spetteranno gli stessi diritti che spettano al familiare nel caso di impresa familiare prevista dall’ art. 230 bis del codice civile (per l’espresso rinvio operato dal comma 13 dell’art. 1 alla sezione VI del capo VI del primo libro del codice civile).

Per la forma, modifica, simulazione, capacità per la stipula delle convenzioni matrimoniali si applicano gli articoli:

162 c.c.: Forma delle convenzioni matrimoniali.

163 c.c.: Modifica delle convenzioni.

164 c.c.: Simulazione delle convenzioni matrimoniali.

166 c.c. Capacità dell'inabilitato.

Curiosamente nell’elenco dei rinvii la legge non cita l’art. 166 bis che rende nulle tutte le convenzioni che tendono alla costituzione della dote.

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