In primo luogo si osserva che questo contratto non può essere sottoposto a termine o a condizione; se, però, le parti le hanno comunque inserite, queste si avranno per non apposte ( comma 56); in altre parole saranno nulle le clausole sul termine o sulla condizione, ma il contratto resterà valido per il resto.
Elenchiamo ora i casi di nullità insanabile del contratto di convivenza che può essere fatta valere (dispone il comma 57) senza limiti di tempo da chiunque ne abbia interesse se è concluso.
a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza; b) in violazione del comma 36 della legge sulle unioni civili; c) da persona minore di età; d) da persona interdetta giudizialmente; e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, cioè di condanna per omicidio o tentato omicidio di uno dei conviventi ha ucciso o cercato di uccidere il coniuge dell’altro convivente. |
Venendo al caso d) persona interdetta, e al caso e) delitto, il comma 58 dispone che: “Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento”.
Tra i casi di nullità ricordiamo ancora quello riguardante il mancato rispetto della forma prevista dalla legge.
Anche questa nullità è
insanabile, può essere fatta valere senza limiti di tempo e da chiunque ne abbia
interesse, anche se il comma 51 non ripete la regola espressa dal comma 57 in
merito al regime della nullità.
In questo caso (ma poteva valere anche per gli altri)
si applica il regime generale della nullità dei contratti.
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