Il comma 59 indica i casi di risoluzione del contratto che sono
a) accordo delle parti; b) recesso unilaterale; c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona; d) morte di uno dei contraenti. |
Come già accennato la risoluzione del contratto deve seguire le stesse forme previste per la sua conclusione.
In proposito il comma 60 precisa
che: “La
risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso
unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il
contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime
patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo
scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo
del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli
atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal
contratto di convivenza”.
Quindi se la risoluzione avviene grazie a una nuova manifestazione di volontà ( accordo delle parti o recesso unilaterale) sarà necessario seguire le forme già viste per la stipula o modifica del contratto. In questi casi, però (comma 61) il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui previsti dal comma 52 della legge sulle unioni civili, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto.
Nel caso, poi, in cui la casa
familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di
recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta
giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
Se il contratto si risolve per il matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona (comma 62) il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, e al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.
Se, infine, il contratto si risolve per morte di una dei conviventi (comma 63) il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.
Ricordiamo ancora che per il comma 65 la cessazione della convivenza di fatto ( vi sia o meno un contratto di convivenza) determina a carico dell’ex convivente l’obbligo degli alimenti a favore dell’altro che si trovi in stato di bisogno.
Chiudiamo l’argomento sul contatto di convivenza con le regole previste dal comma 64 senza ulteriori commenti.
Comma 64. Dopo
l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:
«Art. 30-bis. –
(Contratti di convivenza). – 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge
nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si
applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.
2. Sono fatte salve
le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di
cittadinanza plurima».
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