Il contratto di convivenza prevede una particolare forma a pena di nullità, sia per la sua costituzione, sia per le modifiche sia per la risoluzione dello stesso.
Secondo il comma 51, infatti, il contratto le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Questa è quindi la forma del contratto di convivenza che deve essere usata anche quando si voglia modificare il regime patrimoniale della convivenza, attività che può essere svolta senza limiti di tempo (comma 54).
Il nuovo regime patrimoniale che nasce del contratto deve poi essere reso pubblico per essere opponibile ai terzi.
A tal fine il comma 52 prevede
che: “Ai
fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in
forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51
deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune
di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli
articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223”.
Effetto del contratto di convivenza è quindi la nascita di un regime patrimoniale della convivenza che, grazie agli adempimenti che abbiamo appena visto, è anche opponibile ai terzi.
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