Cominciamo quindi con il nostro elenco:
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Detenzione del convivente (comma 38): i conviventi
di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi
previsti dall'ordinamento penitenziario.
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Malattia o ricovero del convivente (comma 39): in
caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto
reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle
informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle
strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o
convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
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Conferimento dei poteri di rappresentanza in casi di
malattia o morte del convivente di fatto (commi 40 e 41):
ciascun convivente di fatto,
può designare, (con atto in forma scritta e autografa oppure, in
caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone)
l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di
volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le
modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
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Subentro nei diritti di abitazione
della casa comune (commi 42, 43, 44, 45):
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Morte del proprietario:
fermo restando quanto previsto dall’art. 337- sexies c.c. in
relazione all’assegnazione della casa familiare in caso di morte
del proprietario della casa di comune residenza il convivente di
fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella
stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se
superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove
nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del
convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad
abitare nella casa di comune residenza per un periodo non
inferiore a tre anni. Questo diritto si perde nel caso in cui il
convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di
comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di
nuova convivenza di fatto.
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Morte o recesso del
conduttore: nei casi di morte del conduttore o di suo
recesso dal contratto di locazione della casa di comune
residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel
contratto.
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Assegnazione alloggi
popolari: nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo
familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle
graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare,
di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di
condizioni, i conviventi di fatto.
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Impresa familiare (art. 230 bis c.c.): è stato
aggiunto un nuovo articolo al codice civile che riconosce i diritti
del convivente alla partecipazione agli utili e alla gestione
dell’impresa familiare; per il nuovo articolo 230 ter:
(Diritti del convivente). – Al
convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera
all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una
partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni
acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in
ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di
partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un
rapporto di società o di lavoro subordinato.
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Interdizione e inabilitazione e amministrazione di sostegno
(commi 47 e 48): la domanda di interdizione e
inabilitazione può essere proposta anche dal convivente di fatto
(art. 712 c.p.c. come modificato dalla legge sulle unioni civili).
Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o
amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata
interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero
ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.
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Diritto al risarcimento del danno da fatto illecito in caso
di morte del convivente (comma 49): in caso di decesso del
convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo,
nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si
applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del
danno al coniuge superstite.
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Diritto agli alimenti (comma 65): in caso di
cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il
diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli
alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di
provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono
assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza
e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo
comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine
degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile,
l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è
adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.
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