Anche qui, per conoscere i casi di annullabilità, dovremo fare un po’ i “canguri” saltando dalla legge sulle unioni civili al codice civile.
Tutte le ipotesi che vedremo sono accomunate dal fatto che l’impugnazione è sottoposta al termine di un anno.
A dire il vero la legge non parla espressamente di annullabilità, ma poiché il vizio è sanabile grazie alla prescrizione dell’azione volta a far valere il vizio, in armonia con la teoria generale del negozio giuridico, definiamo questi casi come ipotesi annullabilità.
Cominciamo con i casi annullabilità previsti dalla legge sulle unioni civili (comma 7 art. 1).
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L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi |
a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica,
tale da impedire lo svolgimento della vita comune; |
Sui termini per l’impugnazione dell’unione
civile determinati da violenza ed errore il comma 7 dell’art. 1 della legge
sulle unioni civili precisa che:
“L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo
che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia
stato scoperto l'errore”.
Questi sono quindi i casi di annullabilità dell’unione previsti dalla legge sulle unioni civili, che richiamano quelli previsti dall’art. 122 c.c. in caso di matrimonio. Oltre a questi, però, vi sono altri casi di annullabilità richiamati dalla legge sulle unioni civili previsti dal codice civile in tema di matrimonio per il richiamo operato dal comma 5 dell’art. 1, e sono:
e) Incapacità d’intendere o di volere al
momento della celebrazione dell’unione (art. 120 c.c.);
f)
Simulazione (art. 123 c.c.).
Per i termini d’impugnazione, in caso d’incapacità d’intendere e volere,
l'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che
la parte incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali, mentre nel
caso di simulazione, l'azione non può essere proposta decorso un anno dalla
celebrazione dell’unione oppure nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto
come parti di un’unione civile successivamente alla celebrazione medesima.
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