Regresso e prescrizione
Come per la cambiale, anche in caso di
mancato pagamento dell'assegno il portatore può agire contro gli obbligati
di regresso.
A differenza della cambiale non abbiamo obbligati diretti, poiché la banca che
rifiuta il pagamento non può essere considerata obbligato cambiario. Mancando,
quindi, un trattario vero e proprio rimangono solo gli obbligati di regresso, il
traente e i giranti.
Vediamo, ora, a quali condizioni il portatore può esercitare il regresso nei riguardi dei giranti:
condizioni per il regresso |
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Per il traente, invece, non è necessario levare il protesto e\o presentare
l'assegno in tempo utile per agire in regresso contro di lui.
In un caso, però, si rischia di perdere l'azione di regresso e cioè quando
decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a
mancare per fatto addebitabile alla banca.
Per quanto riguarda la prescrizione dell'azione di regresso, nella sottostante tabella sono riportati i termini entro i quali bisogna agire nei confronti di tutti gli obbligati cambiari:
termini di prescrizione |
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Essendo l'assegno bancario un titolo esecutivo, il portatore può azionare direttamente un processo esecutivo.
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