Girata
(propria-impropria)
definizione | è un ordine che
il girante rivolge al debitore di pagare la somma indicata al nuovo
creditore (giratario) a cui ha trasferito il possesso
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Essendo la cambiale un titolo all'ordine circola mediante girata, a meno che
il traente abbia inserito nella cambiale le parole "non all'ordine" o
un'espressione equivalente. In tal caso il titolo è trasferibile solo nella
forma e con gli effetti di una cessione ordinaria del credito;
La funzione della girata è duplice, vediamola:
trasferimento | con la girata si
trasferisce il diritto di credito contenuto nel titolo
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garanzia | il girante
diviene obbligato cambiario di regresso
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Quando la girata produce i suddetti effetti si dice "propria" che, a sua volta, può essere distinta in:
girata piena | la girata è
espressa con la formula" e per me pagate a ...", segue la firma del
girante
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girata in bianco | sul titolo c'è
solo la firma del girante;
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Secondo l'art. 20 l.c. :"Il detentore della cambiale è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate" escluso il caso della girata in bianco.
Consideriamo, ora, il contenuto e la forma della girata:
contenuto |
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forma |
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Anche in questo caso vale il principio dell'autonomia, ulteriormente puntualizzato nell'art. 21 l.c.
Se la girata non produce tutti gli effetti suoi tipici, si dice " impropria" e contiene le seguenti clausole:
per procura per incasso o espressione equivalente |
in tal caso il giratario non acquista la proprietà del titolo, ma incassa la cambiale in nome e per conto del girante. Non può girarla. |
valuta in garanzia valuta in pegno |
il giratario diviene creditore pignoratizio sulla cambiale; non può girarla (salvo che per procura) ma può esercitare tutti i diritti relativi al titolo ed a lui non possono essere opposte eccezioni fondate sui rapporti degli obbligati con il girante |
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