Documenti di legittimazione
 

definizione i documenti di legittimazione non sono titoli di credito, ma servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione 

Tali documenti sono molto diffusi nella vita quotidiana, pensiamo, ad esempio, ai biglietti dell'autobus e del cinema. Non essendo titoli di credito, ad essi non si applica la relativa disciplina (art. 2002 c.c.), ad esclusione di quella relativa alla legittimazione del possessore del titolo.

Titoli impropri 

definizione non sono titoli di credito, ma consentono il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione del credito

In questo caso si agevola il trasferimento del credito rappresentato nel titolo evitando di ricorrere alle procedure previste nella cessione del credito (notifica al debitore, accettazione).
Trattandosi, però, pur sempre di cessione del credito, bisognerà rispettare le sue regole, come quelle in tema di eccezioni opponibili al cessionario. 
Anche in questo caso non sono applicabili le norme previste per i titoli di credito, escluse quelle sulla legittimazione del possessore (art. 1992 c.c.).
Un esempio di titolo improprio ci è fornito dall'art. 1889 c.c.

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