Azione cambiaria
(condizioni per il regresso- protesto)
( in corsivo i collegamenti ipertestuali)
definizione |
è l'azione giudiziale che spetta al
portatore nei confronti di tutti i sottoscrittori della cambiale
quando alla sua presentazione il pagamento è rifiutato dal
trattario o dall'emittente
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Verificandosi la situazione sopra riportata il portatore può
agire sia contro gli obbligati diretti, sia contro quelli di regresso; abbiamo
di conseguenza:
azione cambiaria diretta |
è proposta contro gli
obbligati diretti
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è necessario il rifiuto del pagamento
della cambiale che può essere provato in qualunque modo
anche senza il protesto |
è soggetta al termine di prescrizione
triennale che decorre dalla data di scadenza della
cambiale
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Se il portatore insoddisfatto non vuole agire con l'azione
diretta, può, a sua discrezione, agire con quella di regresso. Vediamola:
azione cambiaria di regresso |
è proposta contro gli
obbligati di regresso
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può essere esercitata alla scadenza se il
pagamento non ha avuto luogo |
può essere esercitata,
in casi particolari,
anche prima della scadenza |
il mancato pagamento o la mancata
accettazione devono, di regola, essere constatati mediante
protesto |
il suo esercizio è sottoposto al rispetto
di una serie di condizioni volute dalla legge
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Come si vede per potere agire con l'azione di regresso è
necessario rispettare una serie di condizioni. Vediamole: