Assegno non trasferibile
 

funzione con l'apposizione della clausola "non trasferibile" l'assegno non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente

Come si vede con l'apposizione della clausola l'assegno non può più e in nessun modo circolare. Analizziamo le altre conseguenze dell'apposizione della clausola che produce gli stessi effetti sia che venga apposta dal traente sia che venga apposta da un girante. 

il prenditore non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo
le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta
chi paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento
la clausola "non trasferibile" deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente 
in caso di smarrimento o furto dell'assegno non trasferibile il prenditore non deve ricorrere alla procedura di ammortamento ma ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente
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