Assegno circolare
definizione art. 82 l.a. |
l'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito, a ciò autorizzato dall'autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente |
Come si vede dalla definizione, l'assegno circolare si distingue dal normale assegno bancario perché è la banca che s'impegna a pagare una determinata somma di denaro che ha già disponibile. La struttura dell'assegno circolare è, quindi, quella del vaglia (o pagherò) cambiario che vede la banca in veste di emittente.
Per maggiore garanzia è previsto che le banche autorizzate a emettere tali
titoli devono costituire, a garanzia dei medesimi una cauzione presso la Banca
d'Italia, sulla quale i portatori dei titoli hanno privilegio speciale.
Vediamo, ora, gli elementi indispensabili dell'assegno circolare senza i quali
il documento non acquista tale valore:
contenuto assegno circolare |
|
L'assegno circolare è un titolo all'ordine e si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla cambiale e quelle relative all'assegno da accreditare, sbarrato, non trasferibile e turistico.
Per quanto possa sembrare improbabile, è possibile che la banca non paghi
l'assegno; in tal caso il portatore può agire in regresso contro i giranti e
loro avallanti ma deve presentare il titolo per il pagamento entro 30 gg.
dall'emissione, pena la perdita dell'azione.
Può, però, agire contro l'emittente nel termine di tre anni dalla emissione.
|
|
|