Articolo 37. l.c. L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato. La sua obbligazione è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma. L'avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo. |
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