Al portatore
secondo l'art.2003 codice civile:
Il trasferimento del titolo al
portatore si opera con la consegna del titolo. Il possessore
del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del
diritto in esso menzionato in base alla presentazione del
titolo. |
È il modo più semplice per trasferire il titolo perché
basta la semplice consegna per trasferire anche il diritto di credito in
esso contenuto. Nei titoli al portatore l'identificazione con i beni
mobili trova la sua piena realizzazione, tanto che il deterioramento, la
distruzione o sottrazione del titolo comporta quasi la perdita del
diritto, come avviene nel caso dei beni mobili. Vediamo, nel dettaglio, le
tre ipotesi:
titolo deteriorato
art.
2005 c.c. |
è possibile ottenerne la
sostituzione dallo emittente ma solo quando sia sicuramente
identificabile ma non più idoneo alla circolazione |
titolo smarrito o sottratto
art.2006
c.c. |
non è ammesso l'ammortamento
dei titoli al portatore smarriti o sottratti; si può solo
ottenere la prestazione dall'emittente dopo che si è fornita
la prova della sottrazione e decorso il termine di
prescrizione del titolo |
distruzione del titolo
art.2007
c.c. |
si può chiedere all'emittente
il rilascio di un
duplicato o di un titolo equivalente solo dopo averne
provata la distruzione
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