Accettazione
(in corsivo i collegamenti ipertestuali)

definizione č una dichiarazione sottoscritta dal trattario in base alla quale quest'ultimo diviene obbligato cambiario diretto

Nella cambiale tratta il traente ordina al trattario di pagare la somma indicata nel titolo. Ciņ accade, di solito, in base ad un preesistente rapporto, detto rapporto di provvista.
Il trattario, perņ, non č obbligato ad accettare ed, in caso di rifiuto, il traente e tutti i giranti divengono obbligati di regresso.
Vediamo gli elementi essenziali della accettazione:

tempo della accettazione
la cambiale puņ, dal portatore o da un semplice detentore, essere presentata per l'accettazione al trattario nel suo domicilio fino al giorno della scadenza
la cambiale a certo tempo vista puņ essere presentata entro un anno dalla data di emissione
forma della accettazione
"accetto" o "visto" o altra equivalente seguita dalla firma sulla faccia anteriore del titolo
non č valida un'accettazione separata (es. per lettera)
deve essere incondizionata

 
revoca della accettazione
prima di restituire il titolo il trattario cancella la sua firma
la revoca non č valida se il trattario ha dato notizia dell'accettazione per iscritto prima della revoca al portatore o a un firmatario qualsiasi

 
rifiuto  della accettazione
il portatore deve far levare protesto
puņ esercitare l'azione di regresso contro il traente e i giranti prima della scadenza della cambiale  
se parziale si puņ agire in regresso per la parte non accettata

 
clausola non accettabile 
č apposta dal traente; si vieta la presentazione della cambiale per l'accettazione
non č ammessa nella cambiale a certo tempo vista e nella cambiale pagabile presso un terzo

Al momento della presentazione, il trattario puņ chiedere al portatore di presentargli la cambiale il giorno successivo per informarsi presso il traente ma non puņ pretendere che gli sia consegnata la cambiale.

Ricordiamo, infine, che l'accettazione puņ essere effettuata anche da un soggetto (bisognatario) indicato nel titolo in caso di rifiuto del trattario o da un terzo non espressamente indicato. Si parla, in questi casi, di accettazione per intervento (artt. 74 e ss. l.c.).

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