Accettazione
(in corsivo i collegamenti ipertestuali)
definizione |
č una
dichiarazione sottoscritta dal trattario in base alla quale
quest'ultimo diviene obbligato cambiario diretto |
Nella cambiale tratta il traente ordina al trattario di pagare
la somma indicata nel titolo. Ciņ accade, di solito, in base ad un preesistente
rapporto, detto rapporto di provvista.
Il trattario, perņ, non č obbligato ad accettare ed, in caso di rifiuto, il
traente e tutti i giranti divengono obbligati di regresso.
Vediamo gli elementi essenziali della accettazione:
tempo della
accettazione |
la
cambiale puņ, dal portatore o da un semplice detentore,
essere presentata per l'accettazione al trattario nel
suo domicilio fino al giorno della scadenza |
la
cambiale a certo tempo vista puņ essere presentata entro
un anno
dalla data di emissione
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forma della accettazione
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"accetto" o "visto" o altra equivalente seguita dalla firma
sulla faccia anteriore del titolo |
non č
valida un'accettazione separata (es. per lettera) |
deve
essere incondizionata |
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revoca della accettazione
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prima
di restituire il titolo il trattario cancella la sua firma
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la
revoca non č valida se il trattario ha dato notizia
dell'accettazione per iscritto prima della revoca al
portatore o a un firmatario qualsiasi
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rifiuto della
accettazione |
il
portatore deve far levare protesto |
puņ
esercitare l'azione di regresso contro il traente e i
giranti prima della scadenza della cambiale
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se
parziale si puņ agire in regresso per la parte non accettata
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Al momento della presentazione, il trattario puņ chiedere al
portatore di presentargli la cambiale il giorno successivo per informarsi presso
il traente ma non puņ pretendere che gli sia consegnata la cambiale.
Ricordiamo, infine, che l'accettazione puņ essere
effettuata anche da un soggetto (bisognatario) indicato nel titolo in caso di
rifiuto del trattario o da un terzo non espressamente indicato. Si parla, in
questi casi, di accettazione per intervento (artt. 74 e ss. l.c.).