nozione |
sono persone giuridiche gli enti che sono autonomi centri
di imputazione giuridica |
Sino ad ora ci siamo occupati delle persone fisiche, e ci è
parso naturale pensare che queste, in quanto tali, avessero capacità giuridica;
ma è pur vero che in un ordinamento complesso e antico come il nostro, è un
valore importante non solo la persona fisica, ma anche le organizzazioni che una
o più persone fisiche costituiscono per i scopi più vari; ricordiamo, in
proposito, che l'art. 2 della Costituzione garantisce i diritti inviolabili
dell'individuo non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali dove
svolge la sua personalità, mentre l'art. 18 riconosce il diritto di associarsi
liberamente.
Ebbene queste forme di organizzazioni possono essere molto semplici o estremamente complesse, tanto complesse che possono raggiungere notevoli dimensioni, e sarebbe davvero strano che a questa complessità materiale ( di mezzi ma anche di persone che le compongono o che operano per esse), non corrispondesse anche una complessità giuridica, complessità che può giungere alla creazione di una vera e propria personalità giuridica da attribuire a dette organizzazioni. Questi enti idealmente si staccano dall'elemento umano per divenire autonomo centro di imputazione giuridica, tanto da avere un proprio nome, un proprio patrimonio, e dei propri organi, in una parola, tanto da acquistare la personalità giuridica.
Tradizionalmente si distinguono: 1. enti con personalità giuridica, che sono quelli che hanno
la capacità giuridica , ottenuta, di regola, tramite riconoscimento o iscrizione nel
registro delle imprese; |
La distinzione tra questi due tipi di enti è molto ridotta ed è ormai circoscritta al rapporto tra il patrimonio dell'ente e il patrimonio delle persone che lo costituiscono poiché:
negli enti che non sono persone giuridiche non vi è vera e propria separazione tra il patrimonio degli associati e quello dell'ente ( si parla in proposito di autonomia patrimoniale), poiché gli associati rispondono in via sussidiaria con il proprio patrimonio per le obbligazioni contratte dall'ente, mentre ciò non succede per gli enti che hanno la personalità giuridica dove gli associati o coloro che hanno costituito l'ente non rispondono con il proprio patrimonio per le obbligazioni contratte dalla persona giuridica |
Come vedremo subito la distinzione tra persone giuridiche ed altri enti sta nel "riconoscimento" che è ancora richiesto dal codice civile per l'acquisto della personalità giuridica, ma ormai alla luce dell'art. 1 del d.p.r. n. 361\2000, tale atto ha quasi ( ma non del tutto) assunto la caratteristica di un atto dovuto da parte del prefetto, rendendo ancora più esile la distinzione; si aggiunga, poi, che la stessa idea del riconoscimento statale urta con la previsione dell'art. 18 della Costituzione che garantisce al libertà di associazione, limitandola solo nei casi più gravi ( violazione di norme penali, organizzazioni di tipo militare).
Viene ora da chiedersi come si acquista la personalità giuridica e quali caratteristiche devono avere queste organizzazioni, questi enti, per poterla acquistare; analizziamo, quindi, i principali tipi di enti forniti, in misura maggiore o minore, di personalità giuridica.
persone giuridiche pubbliche |
secondo l'art. 11 del codice civile queste sono le province,
i comuni e gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche (pensiamo
all'Inps o all' Aci); |
persone giuridiche private |
secondo l'abrogato testo dell'art. 12 c.c. tali enti l'acquistavano con il riconoscimento da parte dello Stato, mentre ora le associazioni, le fondazioni e i comitati acquistano la personalità giuridica seguendo la procedura prevista dall'art. 1 del d.p.r. n. 361\2000 ( che prevede l'iscrizione di detti enti presso un registro tenuto presso la prefettura) che, comunque, lascia al prefetto pur sempre la possibilità di effettuare una valutazione discrezionale sulla opportunità di procedere all'iscrizione |
persone giuridiche private |
le società di capitali e le cooperative acquistano le personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese |
enti privati che non hanno la personalità giuridica |
le società di persone, le società di fatto, le associazioni non riconosciute e i comitati (enti che non si iscrivono nei registri della prefettura ex art. 1 d.p.r. n. 361\2000) di cui all'art. 36 e ss. c.c. |
Tutti questi enti hanno, in misura minore o maggiore,
soggettività giuridica, ma questa (limitandoci agli enti privati) è piena per
gli enti che l'hanno acquistata o tramite iscrizione nei registri della
prefettura ( i c.d. enti riconosciuti) o per le società commerciali o
cooperative, mentre è più limitata per per gli altri enti ( i c.d. enti non
riconosciuti e società di persone), ma alla luce della attuale disciplina
legislativa, sembra azzardato sostenere che tali enti non abbiano soggettività giuridica,
che, in altre parole, non siano soggetti di diritto, autonomi centri di
imputazione giuridica, anzi si può accettare
l'opinione che anche questi l'abbiano, possedendo, di conseguenza, anche la
capacità giuridica, solo che questa è un po' più limitata rispetto alle
tradizionali persone giuridiche.
Tale opinione è rafforzata dal fatto che gli articoli 2659 e 2389 c.c. (come
modificati dalla legge n. 52\1985) permettono l'intestazione delle proprietà
immobiliari anche a favore delle associazioni non riconosciute, e la legge n.
127\1997, modificata dalla legge n. 192\2000, permette anche alle associazioni
non riconosciute di ricevere lasciti testamentari e donazioni; ciò è avvenuto
con l'abrogazione degli artt. 600 e 786 c.c. che subordinavano l'acquisto di
tali diritti al conseguimento entro l'anno della personalità giuridica.
Concludiamo il discorso con gli elementi che, tradizionalmente, di considerano essenziali nelle persone giuridiche.
elementi essenziali delle persone giuridiche |
le persone, che devono essere almeno due nelle associazioni, mentre può essere anche una sola nelle fondazioni |
il patrimonio, senza il quale la persona giuridica non può operare |
uno scopo, che si evince dall'atto costitutivo dell'ente |
Si ritiene che siano necessari anche degli organi, senza i quali
la persona non può operare, e relativa organizzazione dell'ente.
Tale tesi, seppure ovvia, porta però a numerose domande circa il minimo di
organizzazione necessaria per aversi l'ente, e sul concetto stesso di
organizzazione e di organo, problemi che ancora oggi attanagliano gli studiosi
del diritto commerciale.
Giurisprudenza
Sulle caratteristiche
dell’ente pubblico.
Cass. civ. Sez. I Sent., 26-07-2007, n. 16600 Sulla capacità contrattuale
della pubblica amministrazione. Cons. Stato
Sez. V Sent., 01-03-2010, n. 1156 |
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