Tipi di negozio secondo la forma
La distinzione si basa sulla forma richiesta dall'ordinamento per la validità del negozio.
Regola generale è quella della libertà delle forme, nel senso che quando
l'ordinamento non prevede per la validità del negozio una determinata forma,
come ad esempio l'atto scritto per le vendite immobiliari, si presume che questo
può essere fatto nella forma che ritenuta più opportuna, anche oralmente.
Distinguiamo in
proposito:
negozi solenni |
è richiesta dalla legge una determinata forma per la loro validità |
negozi non solenni |
la forma è libera |
A questo punto è necessario un'ulteriore approfondimento; abbiamo detto che vi sono alcuni negozi per cui la legge pretende una determinata forma; in questi casi la forma è richiesta per la validità del negozio, forma ad substantiam.
Altre volte la forma è richiesta, non per la validità del negozio, ma
semplicemente per provarne l'esistenza.
Questi negozi non sono solenni, e la loro forma è richiesta ad probationem,
cioè nel senso che abbiamo poc'anzi accennato.
In questo caso sarà possibile provare l'esistenza del negozio solo attraverso la
forma richiesta, oppure, attraverso un mezzo di prova chiamato giuramento; in
ogni caso il negozio cui è richiesta la forma ad probationem è pur sempre valido
anche senza la forma prescritta.
Come esempio di negozio ad probationem possiamo pensare al contratto di
trasferimento di azienda.
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