In questa tabella si riassume con l'uso di grafici a torta le percentuali di
divisione delle quote in caso di successione legittima.
successione dei figli
|
|
non vi
sono discendenti né fratelli o sorelle né loro discendenti |
|
non vi sono discendenti, né genitori né fratelli o
sorelle né loro discendenti |
|
non vi sono discendenti, né genitori né altri ascendenti |
|
non vi sono successibili |
|
Ricordiamo, infine, l’ipotesi dell’art. 569, cioè il caso
di successione degli ascendenti diversi dai genitori. Secondo detto articolo:
” A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o
loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e
per l'altra metà gli ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più
vicino senza distinzione di linea”.
Abbiamo visto il caso in cui succedono al de cuius dei parenti, senza coniuge, tutti dello stesso grado; vediamo ora l'ipotesi in cui succedono parenti di grado diverso.
successione di genitori e fratelli germani del defunto | tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà |
successione di genitori e fratelli unilaterali del defunto | ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore dei genitori |
Come già visto l'esistenza di figli esclude tutti gli altri
parenti, ma i figli concorrono con il coniuge superstite secondo le regole che
vedremo in seguito.
Ormai non c’è praticamente più alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio,
e figli nati al di fuori del matrimonio ( e quindi tra figli legittimi e
naturali, secondo la vecchia terminologia), ma questo non vuol dire che i figli
nati al di fuori del matrimonio si vedano in ogni caso riconosciuto il diritto a
succedere. Secondo l’art. 573, infatti, dispone che:
” Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del
matrimonio si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o
giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall'articolo 580”.
Un diverso trattamento è riservato ai figli nati al di
fuori del matrimonio, figli non riconoscibili ( pensiamo al caso degli
incestuosi cui sia state negata l’autorizzazione ex art. 521) cui spetta però il
manti mento, educazione e istruzione ex art. 279 c.c.
Questi ultimi hanno diritto a un assegno vitalizio
ex art. 580 c.c. proprio l’articolo cui si è fatto poco sopra. L’assegno è
corrisposto secondo le regole dell’art. 594. Ai figli sono equiparati i
legittimati e gli adottivi, ma l'art. 567 c.c. si preoccupa di stabilire che i
figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.
È stato, infine, abrogato dalla riforma sulla filiazione l’ultimo comma dell’art.
537 c.c. secondo cui i figli legittimi potevano soddisfare in denaro o in beni
immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si
oppongano (c.d. pretesa di commutazione).
|
|