La divisione delle quote in caso di successione legittima dei soli parenti

In questa tabella si riassume con l'uso di grafici a torta le percentuali di divisione delle quote in caso di successione legittima.
 

Successione legittima dei parenti  dello stesso grado quando manca il coniuge

successione dei figli
al padre e alla madre

l'eredità si divide in parti uguali tra tutti i figli ex art. 566 anche se adottivi ex art. 567
(ad es. 4 figli nel grafico)

 


 

non vi sono discendenti né fratelli o sorelle né loro discendenti
succedono per una metà entrambi i genitori o il solo genitore che sopravvive ( art. 568)


 

non vi sono discendenti, né genitori né fratelli o sorelle né loro discendenti
succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna, cioè i nonni


 

non vi sono discendenti, né genitori né altri ascendenti
succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali tra loro
(ad es. sono rimasti solo un fratello e una sorella del de cuius)


 

non vi sono successibili


 

Ricordiamo, infine, l’ipotesi dell’art. 569, cioè il caso di successione degli ascendenti diversi dai genitori. Secondo detto articolo:
” A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea
”.

Abbiamo visto il caso in cui succedono al de cuius dei parenti, senza coniuge, tutti dello stesso grado; vediamo ora l'ipotesi in cui succedono parenti di grado diverso.

successione di genitori e fratelli germani del defunto  tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà
successione di genitori e fratelli unilaterali del defunto ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore dei genitori

Come già visto l'esistenza di figli esclude tutti gli altri parenti, ma i figli concorrono con il coniuge superstite secondo le regole che vedremo in seguito.
Ormai non c’è praticamente più alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio, e figli nati al di fuori del matrimonio ( e quindi tra figli legittimi e naturali, secondo la vecchia terminologia), ma questo non vuol dire che i figli nati al di fuori del matrimonio si vedano in ogni caso riconosciuto il diritto a succedere. Secondo l’art. 573, infatti, dispone che:
Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall'articolo 580”.

Un diverso trattamento è riservato ai figli nati al di fuori del matrimonio, figli non riconoscibili ( pensiamo al caso degli incestuosi cui sia state negata l’autorizzazione ex art. 521) cui spetta però il manti mento, educazione e istruzione ex art. 279 c.c.
Questi ultimi hanno diritto a un assegno vitalizio ex art. 580 c.c. proprio l’articolo cui si è fatto poco sopra. L’assegno è corrisposto secondo le regole dell’art. 594. Ai figli sono equiparati i legittimati e gli adottivi, ma l'art. 567 c.c. si preoccupa di stabilire che i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.
È stato, infine, abrogato dalla riforma sulla filiazione l’ultimo comma dell’art. 537 c.c.  secondo cui i figli legittimi potevano soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano (c.d. pretesa di commutazione).

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