Stillicidio

Il proprietario di un fondo deve fare in modo che le acque piovane che cadono dai suoi tetti non scolino nel fondo del vicino.

L'art. 908 c.c. prevede due possibilità:

non esistono pubblici colatoi il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino
esistono pubblici colatoi il proprietario deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. È necessario però rispettare in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.

 

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