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Video, stato di necessità |
nozione |
agisce in stato di necessità chi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile. In questa situazione al danneggiato spetterà solo una indennità |
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Lo stato di necessità differisce dalla legittima difesa perché non si è in
presenza di una aggressione, ma di una situazione di pericolo in grado di
provocare un danno grave alla persona.
Agisce in stato di necessità l'alpinista che per salvarsi la vita taglia la
fune che lo lega al compagno facendolo precipitare, ma anche chi entra in una
proprietà privata sfondando una porta per sfuggire ad una aggressione.
Lo stato di necessità è quindi un'ipotesi di forza maggiore di fronte alla
quale non è possibile difendersi senza ledere diritti altrui.
Non essendovi una aggressione, i requisiti dello stato di necessità sono più rigidi rispetto alla legittima difesa.
In primo luogo si può agire in stato di necessità solo per evitare un danno grave alla persona; non vi rientrano i danni patrimoniali e nemmeno i danni fisici di lieve o media entità, anche se in caso di danni alla persona bisognerà valutare la situazione caso per caso.
In merito allo stato di pericolo, per andare esenti da responsabilità, è necessario che questo, oltre ad essere attuale, non deve essere stato volontariamente provocato dal soggetto agente; nell'ipotesi dell'alpinista, non potrebbe invocare l'esimente l'istruttore che dopo aver portato l'allievo su una parete, tagli la corda che lo lega a lui per salvarsi.
Il pericolo deve poi essere inevitabile; non si potrà, a differenza di quanto accade per la legittima difesa, invocare lo stato di necessità quando si poteva evitare il pericolo con la fuga.
La situazione di pericolo può essere provocata da fatti naturali o umani; è lecito, però ed al pari della legittima difesa, agire quando la situazione di pericolo sia stata provocata da un incapace. Se, poi, la situazione di pericolo è stata provocata da un terzo, sarà lui a rispondere dei danni provocati, e non il soggetto agente; se, quindi sfondo una porta per evitare una aggressione, dei danni provocati risponderà l'aggressore.
Sempre in merito al pericolo si ritiene che vi debba essere proporzionalità tra fatto e pericolo evitato. Questa proporzionalità, al dire il vero, non è richiesta dall'art. 2045, ma è citata dall'art. 54 c.p. che, dedicato allo stato di necessità, si ritiene integrabile con l'analoga norma del codice civile.
Anche lo stato di necessità, al pari della legittima difesa, rende lecita
l'azione che, proprio per la presenza dell'esimente, non è antigiuridica.
È anche vero, però, che qui si sacrifica l'interesse di un soggetto incolpevole
e non di un aggressore, e per questo motivo si prevede per il danneggiato
una indennità.
L'indennità, secondo quanto dispone l'art. 2045, è comunque dovuta, spettando al
giudice solo il potere di determinarne la misura, si è osservato, però, che
l'indennità non è dovuta quando il danno, provocato dallo stato di necessità, è
stato provocato alla vittima proprio per salvarla. Pensiamo al caso di un
autista di un autobus che per evitare un grave incidente che sta per essere
provocato da un automobilista imprudente, esegue una brusca sterzata che provoca
la caduta di un passeggero; questi non avrebbe diritto all'indennità, visto che
la manovra è stata eseguita proprio per evitare più gravi danni ai passeggeri
dell'autobus.
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