Società responsabilità limitata semplificata
Nel 2012, allo scopo di favorire l'imprenditoria soprattutto giovanile, sono
state introdotti due nuovi tipi di S.r.l. , la società a responsabilità limitata
semplificata ex art. 2463 bis c.c., (d.l. 1\2012, convertito dalla l. 27\2012) e
la società responsabilità limitata a capitale ridotto, già battezzata
S.r.l.c.r., prevista dal d.l. 83\2012, convertito con l. 134\2012;
questi due tipi di società potevano avere anche un capitale sociale inferiore ai
10.000 euro, ma, in ogni caso, conservavan0 una caratteristica fondamentale della S.r.l.
cioè la separazione patrimoniale tra il patrimonio della società da quello
dell'unico socio o dei soci.
Il decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 ha però abrogato la S.r.l. a capitale
ridotto, e nel contempo, ha eliminato il limite di età di 35 anni che era stato
previsto per costituire una S.r.l. semplificata. Di conseguenza l'unica S.r.l.
che potrà costituirsi con un capitale sociale inferiore a diecimila euro è la
S.r.l. semplificata
Come detto è stata introdotta dal nuovo articolo 2463 bis c.c., vediamone i punti fondamentali.
S.r.l. semplificata |
|
Questo tipo di società non potrà essere semplicemente indicata
come S.r.l. ma sarà necessario indicare negli atti e nella corrispondenza e
nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete
telematica ad accesso pubblico, non solo la denominazione di società a
responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.), ma anche l'ammontare del
capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro
delle imprese presso cui questa è iscritta.
Particolare è il ruolo del notaio nella costituzione di tale
società; questi, infatti, dovrà come al solito, verificare l'esistenza dei presupposti
necessari per la costituzione, ma, fatto del tutto nuovo, dovrà prestare la sua
attività in maniera del tutto gratuita. Il modello standard di costituzione di
questa società, tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo
economico (decreto 23 giugno 2012, n. 138), prevede, al punto 10, che:"
Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo
e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili". Chiaro è lo scopo del
legislatore, evitare ai giovani soci i notevoli costi della redazione di un atto
pubblico.
Visti gli elementi essenziali di questa S.r.l.s. osserviamo che per tutto quanto
non stabilito dall'art. 2436 bis si applicano le normali regole previste per la
S.r.l
|