Fusione delle società
La fusione delle società si attua secondo una complessa procedura prevista
dagli articoli 2501 c.c. e seguenti.
Chiariamo subito che per fusione s'intende sia la nascita di una nuova società
con la scomparsa delle vecchie (fusione propria) sia l'incorporazione in una
società di una o più società.
Vediamo nello schema la procedura della fusione ricordando che cliccando
sulle parole in corsivo si attiva il relativo collegamento ipertestuale
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Dopo aver eseguito gli adempimenti previsti dalla tabella, vi sarà la decisione sulla fusione con l'eventuale approvazione del relativo progetto, che potrà anche essere modificato ma solo nel caso in cui non incida sui diritti dei terzi. L'approvazione dovrà avvenire da parte di ciascuna società che partecipa al progetto. Soggetti della fusione possono essere sia società di capitali sia società di persone, e l'articolo 2502 ci indica quali sono le maggioranze necessarie per l'approvazione del progetto, e cioè:
1. società di persone: sarà necessario il consenso della
maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli
utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla
fusione;
2. società di capitali: ci vorranno le maggioranze previste per la modificazione
dell'atto costitutivo o statuto
La delibera sarà, poi, depositata nel registro delle imprese per l'iscrizione e la fusione, redatta per atto pubblico, potrà essere attuata solo dopo 60 giorni dalla ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese (art. 2502 bis c.c.). Nello stesso termine i creditori creditori possono fare opposizione alla fusione (art. 2503 c.c.). Lo stesso articolo 2503, però, prevede una serie di ipotesi in cui la fusione può essere attuata senza aspettare i 60 gg. come, ad es. nel caso in cui i creditori antecedenti alla fusione vi abbiano acconsentito. Anche gli obbligazionisti possono fare opposizione alla fusione nei 60 gg. come i creditori, a meno che l'assemblea degli obbligazionisti non vi abbia acconsentito (art. 2503 bis)
Si giunge, quindi, all'atto di fusione. Anche qui l'articolo 2504 c.c. prevede una specifica procedura da seguire. Vediamola.
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L'art. 2505 quater disciplina una nuova ipotesi relativa alle fusioni dove non partecipano società con il capitale rappresentato da azioni. Nell'intento di semplificare la procedura si è data la possibilità di derogare la procedura riportata nell'art. 2501 sexies (nella prima tabella qui sopra) con il consenso di tutti i soci delle società che partecipano alla fusione.
Analogamente a quanto previsto in tema di trasformazione, anche nel caso della fusione non è possibile pronunciarne l'invalidità dopo le iscrizioni previste nel registro delle imprese (art. 2504 quater).
La sezione seconda del codice civile dedicata alla fusione prevede anche casi particolari di fusione dove può essere seguita una procedura parzialmente diversa da quella decritta, vediamoli nei relativi collegamenti.
Chiudiamo l'argomento considerando gli effetti della fusione descritti dall'art. 2504 bis c.c. che enuncia una serie di importanti principi; vediamoli.
successione universale della società risultante dalla fusione | la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Come si vede il nuovo organismo, o la società incorporante, è considerato successore universale della vecchia società o della società incorporata |
efficacia erga omnes della fusione | la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'iscrizione nel registro delle imprese. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva alla iscrizione dell'atto di fusione |
fusione con società con soci a responsabilità illimitata | la fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali, oppure mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori di queste società hanno dato il loro consenso |
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