Negli altri casi previsti per l'annullabilità delle delibere delle S.p.a.

L'art. 2479 ter con una serie di rinvii rende parzialmente applicabile alla S.r.l. la disciplina sull'annullabilità prevista per la S.p.a.

Secondo l'art. 2377  comma 4 espressamente richiamato dall'art. 2479 ter, la deliberazione non può essere annullata:

1) per la mancanza di legittimazione alla partecipazione all'assemblea, a meno che senza la partecipazione delle persone non legittimate l'assemblea non sarebbe stata regolarmente costituita a norma degli articoli 2368 e 2369;
2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro indebito computo, a meno che, senza tali voti, non risulti raggiunta la necessaria maggioranza;
3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, a meno che non impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.


 
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