I conferimenti
Secondo l'art. 2464 c.c. il valore dei conferimenti non può essere
complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale e ciò per
garantire i creditori sociali circa la consistenza effettiva del capitale
sociale.
di regola c'è proporzionalità tra misura della partecipazione sociale e misura del conferimento ( art. 2468 c.c.) |
In altre parole maggiore sarà la quota posseduta, maggiore sarà
la partecipazione sociale, maggiori saranno i diritti sociali che spetteranno al
socio.
Lo stesso articolo 2468, però, prevede che l'atto costitutivo possa disporre
diversamente attribuendo a singoli soci particolari diritti riguardanti la
l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, derogando,
quindi, al criterio di proporzionalità tra conferimento e partecipazione
sociale.
Se si è scelta questa strada, però, non sarà possibile modificare i diritti
relativi alla amministrazione della società o alla distribuzione degli utili
senza il consenso di tutti gli altri soci, sempreché nell'atto
costitutivo non si sia deciso diversamente.
L'attribuzione di particolari diritti amministrativi, indipendentemente dalla
entità del conferimento, mette ancora più in luce la rilevanza che ha assunto
nella S.r.l. la persona del socio per la vita stessa dell'ente. Una conferma di
quanto andiamo dicendo la troviamo nell'art. 2473 c.c. che include nella cause
di recesso dalla società anche la rilevante modificazione dei particolari
diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 comma 3.
la possibilità di recesso non si spiegherebbe se non nel fatto che proprio perché si contava sull'attività di quel socio ci si è determinati a partecipare alla società |
In ogni caso la possibilità di favorire un socio non può spingersi sino ad ammettere il patto leonino.
Anche per la S.r.l. possono essere oggetto di conferimento, oltre al denaro,
beni in natura o crediti.
In questi ultimi casi, però, sarà necessario seguire un procedimento di stima,
simile a quello previsto per la S.p.a. ma più semplice.
In questo caso non è più necessaria la nomina del perito da parte del del
tribunale: si è ritenuto sufficiente garanzia, adeguata alle nuove
caratteristiche del tipo societario, che basti (art. 2465) la relazione
giurata di un di un revisore legale o di una società di revisione legali
iscritti nell'apposito registro che dovrà essere allegata all'atto costitutivo.
Lo stesso tipo di relazione è poi prevista nel caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, e sarà anche necessaria l'autorizzazione da parte dei soci ex art. 2479, che disciplina le modalità delle decisioni dei soci nella S.r.l.
La vera novità, però, riguarda la possibilità di conferire una prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Secondo il comma 2 dell'art. 2464 c.c.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica |
Sono quindi ammesse anche le prestazioni d'opera o servizi, ma in tal caso sarà necessario garantire il conferimento con una prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio (art. 2464 comma 6).
La possibilità di conferimenti di natura personale non esclude che possano essere eseguite prestazioni accessorie in aggiunta al conferimento. Tale possibilità, non espressamente prevista dalla legge, dovrebbe quindi essere prevista dallo statuto.
Se si è scelto il versamento in denaro, sarà necessario, all' atto della sottoscrizione, versarne in banca almeno il 25% del suo valore, mentre se la costituzione avviene per atto unilaterale, tutto l'intero ammontare. E' però possibile sostituire il versamento con una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria che abbia le caratteristiche indicate con decreto dal Presidente del consiglio dei ministri. Polizza o fideiussione al posto del denaro, quindi, ma il socio potrà poi cambiare strategia scegliendo di versare il denaro, estinguendo, così, le garanzie che si era procurato.
Può darsi, infine, che il socio, dopo aver versato una parte del conferimento
in denaro, non versi la parte rimanente, divenendo, in tal modo, moroso. Ci
occuperemo della vicenda nel paragrafo successivo quando parleremo delle vicende
delle quota.
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