Organo di controllo
( in vigore dal 16 marzo
2019).
Il d.lgs. 14\2019 ha
modificato l’art. 2477.
Tutto si basa nello
stabilire quando
Organo di controllo o
revisore art. 2477 c.c. |
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L'assemblea che approva
il bilancio
in cui
vengono superati i limiti appena visti
deve provvedere, entro trenta
giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se
l'assemblea non
provvede, alla
nomina provvede il tribunale su richiesta
di qualsiasi
soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro
delle imprese.
Come si vede dall’elenco
abbiamo, in definitiva, due ipotesi fondamentali, la prima, delle lettere a) e
b) e la seconda, la lettera c) che
invece fa riferimento a limiti dimensionali della S.r.l..
In sostanza, per la
seconda ipotesi, la società ha assunto dimensioni tali che deve necessariamente
dotarsi dell’organo di controllo o farsi assistere da un revisore.
Ora può darsi che questa
situazione dimensionale in quanto a valori di bilancio e dipendenti sia
temporanea, e proprio in relazione a questa eventualità l’art. 2477 dispone che
l'obbligo di nomina dell'organo
di controllo
o del
revisore di nei casi della lettera
c) cessa quando, per
tre esercizi
consecutivi, non
è superato alcuno dei
predetti limiti.
Nei casi che abbiamo
appena visto, la nomina di questi soggetti è obbligatoria, ma può anche darsi
che
Fino ad ora abbiamo
parlato di organo di controllo e di revisore, e sembra che siano equivalenti, ma
non è così.
L’organo di controllo,
infatti, è un organo della società, assimilabile al collegio sindacale, tanto
che a questo sono applicabili le regole previste dal collegio sindacale della
S.p.a. anche se l’organo di controllo è composto da una sola persona, è
monocratico, come lo è di regola nella S.r.l.
Il revisore, invece, è un
soggetto esterno della società.
Ricordiamo, infine, che
anche per
In questo caso, però, la
denuncia non potrà essere presentata dall’organo di controllo, che non c’è, e
nemmeno potrà essere responsabile un organo di controllo inesistente.
Se invece esiste l’organo
di controllo, questo potrà presentare la denuncia al tribunale ex. art. 2409 e
subire l’azione di responsabilità come accade per il collegio sindacale della
società per azioni.
Organo di controllo o
revisore art. 2477 c.c. |
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L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla
lettera c) cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono
superati.
Come abbiamo visto la società, nei casi indicati nella tabella, è obbligata alla
nomina di un organo di controllo o di un revisore, ma la società potrebbe anche
decidere di nominare un organo di controllo o un revisore senza essere obbligata
a farlo, cioè al di fuori dei casi che abbiamo visto in tabella.
Stiamo parlando dell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 2477 secondo il
quale:
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. |
Nel caso di nomina di un organo di controllo, sia perché la società l'abbia scelto, sia perché obbligata, si applicano le norme sul collegio sindacale previste per la S.p.A.
La società può quindi scegliere se nominare un organo di controllo, cioè uno
o più sindaci, oppure nominare un revisore, ma diverse saranno le conseguenze
della scelta.
Se la società decide di nominare un organo di controllo, questo sarà pur sempre
un organo della società, con poteri analoghi al collegio sindacale della S.p.A.
Ma se, al posto del sindaco o dei sindaci, la scelta cade sul revisore,
quest'ultimo sarà pur sempre un soggetto esterno alla società, incaricato della
sola revisione legale dei conti, e non anche un sindaco, e, di conseguenza a lui
non si applicheranno le norme previste per il collegio sindacale.
All'organo di controllo potrebbe essere affidata la revisione legale dei
conti.
Ricordiamoci però cose dispone il secondo comma dell'art. 2409 bis ( visto che
vi è un rinvio alle norme sul collegio sindacale della S.p.A.):
Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale é costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. |
Di conseguenza il sindaco o i sindaci nominati anche per la revisione
contabile dovranno essere essi stessi revisori contabili.
Nulla esclude, infine ( anche se per l'art. 2477 sembra che la società debba
scegliere tra sindaco o revisore) che la società nomini un organo di controllo
che si occupi solo del controllo della società e un revisore che invece si
occupi della revisione contabile; in quest'ultimo caso non sarà necessario che
il sindaco o sindaci siano anche revisori contabili.
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