Articolo 2479 bis. Assemblea dei soci.
L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea
dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli
argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante
lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima
dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi
rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata
secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce
presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di
tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e
delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, nei casi previsti dai
numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto
favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale
sociale.
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o,
in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei
presenti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della
costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,
regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli
esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa
partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci
sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione
dell'argomento.
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