Articolo 2467. Finanziamenti dei soci.
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è
postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se
avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della
società, deve essere restituito .
Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore
della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati
concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di
attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio
dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione
finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un
conferimento. |