Articolo 2409. Denunzia al tribunale.
Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei
loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che
possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i
soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del
capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso
notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali
minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i
sindaci, può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società a
spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla
prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un periodo
determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli
amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che
si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e,
in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli
accertamenti e le attività compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le
attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla
loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti
provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei
casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i
sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i
poteri e la durata.
L’amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità
contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l’ultimo comma
dell’articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario rende
conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l’assemblea
per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del
caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una
procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati
anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza
o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico
ministero; in questi casi le spese per l’ispezione sono a carico della
società. |