La Società in accomandita semplice
La società in accomandita semplice si distingue dagli altri due tipi di
società di persone per la presenza di due categorie distinte di soci:
1. Accomandatari;
2. Accomandanti.
La distinzione è importante in quanto agli accomandatari spetta
l'amministrazione della società, mentre gli accomandanti si limitano alla
percezione degli utili.
Una simile disparità di poteri non è però senza conseguenze;
più potere vuol dire, infatti, maggiori responsabilità, mentre chi ha impegnato
il suo capitale nella società senza averne l'amministrazione è necessariamente
sollevato da parte delle responsabilità.
Per questo motivo è stabilito che gli accomandatari rispondono con il loro
patrimonio per le obbligazioni assunte dalla società, mentre gli accomandanti
solo nei limiti di quello che hanno conferito (art.2313
c.c.)
Anche alla società in accomandita semplice si applicano le norme dettate per la
società in nome collettivo in quanto compatibili (art.2315
c.c.).
Vediamo nel dettaglio le differenze tra le due categorie di soci:
accomandatari |
|
nomina e revoca art. 2319 c.c. |
|
Passiamo alla posizione degli accomandanti:
accomandanti art. 2320 c.c. |
|
Visti diritti ed obblighi delle due categorie di soci, analizziamo le cause di scioglimento della s.a.s.
cause di scioglimento
art. 2323 c.c. |
|
Verificatasi una causa di scioglimento si dovrà liquidare la s.a.s.
Vediamone le ipotesi:
liquidazione della
società art. 2324 c.c. |
|
Chiudiamo l'argomento ricordando che anche l'accomandita dovrà
iscriversi nel registro delle imprese.
La mancata iscrizione non comporterà la nullità della società, ma l'applicazione
della normativa prevista per la s.n.c. irregolare (art.
2317 c.c.).
A differenza di quanto accade per la collettiva irregolare non tutti i soci
saranno responsabili per le obbligazioni sociali; gli accomandanti rimarranno
sempre responsabili solo per quello che hanno conferito, salvo che abbiano
partecipato alle operazioni sociali.
Torna al sommario società |