La società in accomandita per azioni
nozione
art. 2452 c.c. |
nella società vi sono due categorie di
soci |
soci accomandatari: rispondono solidalmente e
illimitatamente per le obbligazioni sociali
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soci accomandanti: rispondono per le obbligazioni
sociali solo nei limiti di quanto hanno conferito
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Come si vede dalla tabella la società si caratterizza per la presenza delle
due categorie di soci con diversi poteri e responsabilità.
La struttura della accomandita per azioni (S.a.a. ma a volte è chiamata anche
S.a.p.a) è, quindi, simile a quella della società in accomandita semplice, ma se
ne differenzia poiché quest'ultima è una società di persone ed è regolata dalle
norme relative a questo tipo di società, mentre l'accomandita per azioni è una
società di capitali ed è regolata dalle norme relative alla società per azioni.
In definitiva l'accomandita per azioni è una variante della società per azioni,
ed, infatti, l'art. 2454 c.c. dichiara applicabili all'accomandita le norme
relative alla S.p.a. in quanto compatibili con la normativa specifica
dell'accomandita per azioni (artt.2452-2461).
Vediamo, quindi, le altre peculiarità della S.a.a.
posizione
accomandatario
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risponde solidalmente e illimitatamente per le
obbligazioni sociali ma ne è responsabile sempre in via
sussidiaria
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è
di diritto amministratore della società (art.
2455 c.c.) ed è
sottoposto agli obblighi degli amministratori della
S.p.a.
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se
il socio accomandatario cessa dall'ufficio di
amministratore risponde solo per le obbligazioni sorte
sino a quando è stato comunicato al registro delle
imprese la cessazione dal suo ufficio (art.
2461 c.c.)
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Particolare, rispetto alla S.p.a. la denominazione sociale dell'accomandita
perché è costituta dal nome di almeno uno degli accomandatari seguita
dall'indicazione di società in accomandita per azioni.
posizione accomandate
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risponde solo nei limiti di quanto conferito, non anche
con il suo patrimonio
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anche se il suo nome compare nella denominazione sociale
non diviene illimitatamente responsabile come accade
nell'accomandita semplice
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Anche nell'accomandita le quote sono rappresentate da azioni e sono
applicabili tutte le regole previste per le azioni della S.p.a. comprese quelle
relative al loro trasferimento che è, di norma, libero.
Ciò è vero anche quando le azioni sono di proprietà degli accomandatari, solo
che il trasferimento delle azioni non comporterà l'acquisto della qualità di
amministratore, ma solo l'acquisto della posizione di socio accomandate.
Occupiamoci, ora, delle peculiarità degli organi della società in accomandita
per azioni rispetto a quelli della S.p.a.