Responsabilità dei soci
responsabilità dei soci art.
2291 c.c. |
solidale e illimitata
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non sono validi nei confronto dei terzi patti
limitativi della responsabilità |
tali patti saranno validi solo nei rapporti
interni tra i soci
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La responsabilità del socio è quindi solidale e illimitata ma pur
sempre sussidiaria; il creditore sociale, infatti, deve sempre escutere
prima il patrimonio della società e, se questo risulta insufficiente,
quello personale del socio. Riassumiamo questi concetti nella
sottostante tabella.
azione creditore
sociale
art. 2304 c.c. |
il creditore sociale deve escutere prima il
patrimonio sociale e poi quello dei singoli soci
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se escute prima quello del socio, questi può
pretendere che il creditore escuta prima il
patrimonio sociale
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se la collettiva è irregolare, il socio può
difendersi solo indicando al creditore i beni della
società dove può "agevolmente" soddisfarsi
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Vediamo la posizione del creditore del singolo socio, cioè cosa può
fare contro il suo debitore socio della s.n.c.
creditore del
socio
art. 2305 c.c. |
non può chiedere la liquidazione della quota del
socio finché dura la società |
ma se la società viene prorogata il creditore
può ---> entro 3 mesi dalla iscrizione della
proroga nel registro delle imprese proporre
opposizione al tribunale ---> se accolta --->
liquidazione della quota (art.
2307 c.c.)
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