Modifiche atto costitutivo
Le modifiche devono essere iscritte nel registro delle imprese per
essere opponibili ai terzi (art. 2300 c.c.). Se manca l'iscrizione per renderle
opponibili ai terzi bisognerà provare che questi ne erano comunque a
conoscenza.
Tra le modificazioni più importanti vi è sicuramente quella relativa
alla riduzione del capitale sociale poiché può pregiudicare la posizione
dei creditori sociali (art. 2306 c.c.).
Proprio per questo motivo la deliberazione non è subito esecutiva, ma
può essere eseguita solo dopo tre mesi dalla iscrizione nel registro
delle imprese; se in questo periodo non vi saranno state opposizioni da
parte dei creditori si potrà procedere al rimborso delle quote ai soci.
Se, invece, i creditori avranno proposto opposizione, il tribunale
sospenderà l'efficacia della delibera. Se, però, la società presterà
idonea garanzia, il tribunale potrebbe anche autorizzare la riduzione in
pendenza dell'opposizione.
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