Modifiche atto costitutivo

Le modifiche devono essere iscritte nel registro delle imprese per essere opponibili ai terzi (art. 2300 c.c.). Se manca l'iscrizione per renderle opponibili ai terzi bisognerà provare che questi ne erano comunque a conoscenza.

Tra le modificazioni più importanti vi è sicuramente quella relativa alla riduzione del capitale sociale poiché può pregiudicare la posizione dei creditori sociali (art. 2306 c.c.).
Proprio per questo motivo la deliberazione non è subito esecutiva, ma può essere eseguita solo dopo tre mesi dalla iscrizione nel registro delle imprese; se in questo periodo non vi saranno state opposizioni da parte dei creditori si potrà procedere al rimborso delle quote ai soci.
Se, invece, i creditori avranno proposto opposizione, il tribunale sospenderà l'efficacia della delibera. Se, però, la società presterà idonea garanzia, il tribunale potrebbe anche autorizzare la riduzione in pendenza dell'opposizione.

 

 

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