Liquidazione
Verificatasi la causa di scioglimento, sarà necessario procedere alla liquidazione della società (artt. 2484 e ss. c.c.).
Vediamo il procedimento ricordando che cliccando sulle parole in corsivo si attiva il relativo collegamento ipertestuale.
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Ricordiamo che in base art. 4, d.lgs. 17-1-2003, n. 6 (Riforma della società), nel testo modificato dagli Avvisi di Rettifica e dall'Errata Corrige pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4-7-2003, n. 153 e del 18-7-2003, n. 165, il termine di tre mesi indicato in tabella deve intendersi sostituito con il termine di 90 gg.
Potrebbe accadere che dopo la liquidazione vi siano creditori sociali ancora
insoddisfatti; in questo caso i creditori potranno chiedere le somme loro dovute
ai soci nei limiti di quanto ricevuto dalla società, oppure chiedere le somme ai
liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. Se la domanda è
proposta entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle
imprese, può essere notificata presso l'ultima sede della società (art.
2495)
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