Sappiamo dallo studio del diritto privato che cos'è
la rappresentanza e le sue diverse forme. Ai nostri fini basta
ricordare che chi ha il potere di rappresentare la società è in
grado di assumere obbligazioni per quest'ultima; risulta chiara,
quindi, l'importanza della individuazione delle persone che
posseggono tale potere.
rappresentanza della
società
art. 2266 c.c. |
spetta, salvo patto
contrario, ad ogni socio amministratore che
potrà esercitarlo congiuntamente o
disgiuntamente secondo il sistema di
amministrazione scelto (congiuntivo o
disgiuntivo) . Si parla di solito in tali
casi di "firma congiunta" o di "firma
disgiunta" |
il potere di rappresentanza
si estende a tutti gli atti relativi
all'oggetto sociale |
gli amministratori hanno la
rappresentanza processuale attiva e passiva
della società negli stessi modi in cui hanno
la rappresentanza sostanziale ( cioè
congiunta o disgiunta) |
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A quanto detto in tabella, bisogna aggiungere
alcune osservazioni.
In primo luogo viene in luce il problema della opponibilità
delle limitazioni del potere di rappresentanza.
Secondo l'articolo 2266 ultimo comma "Le
modificazioni e l'estinzione dei poteri di
rappresentanza sono regolate dall'articolo 1396", il che
vuol dire che per essere efficaci debbono essere portate
a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (art. 1396), non
bastando la sola iscrizione nel registro delle imprese |
É anche vero, però, che in
base al d.lgs. 228\2001 per le società agricole, l'iscrizione, seppure effettuata nelle
sezioni speciali, ha ormai efficacia di
pubblicità legale.
Si potrebbe porre quindi il problema se l'iscrizione del
contratto sociale nel registro delle imprese di una
società semplice che svolge attività agricola, e dove sono
contenute queste modificazioni al potere di rappresentanza,
siano automaticamente opponibili ai terzi, senza più la
necessita di portargliele a conoscenza con "mezzi idonei".
Secondo il mio punto di vista resta sempre l'obbligo per la s.s.
che svolge attività agricola di eseguire questa ulteriore
attività, non fosse altro perché l'art. 2266 che pone tale
incombenza, si pone come norma speciale (e quindi derogatoria)
rispetto a quella che prevede la generale efficacia legale di
queste iscrizioni (ma sul punto non è d'accordo Campobasso).
Fatta questa piccola chiacchiera, viene ora da
chiedersi di quali limitazioni stiamo parlando, perché è chiaro
che si parte da una modificazione o una limitazione di poteri
che già erano in qualche modo definiti, ma chi li aveva
definiti?
La stessa legge all'art. 2266 al secondo
comma lì dove recita che: "In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza
spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti
che rientrano nell'oggetto sociale". |
Ciò vuol dire che potenzialmente
l'amministratore può fare come rappresentante tutto ciò che
rientra nell'oggetto sociale, ma i soci ( nel contratto sociale
o successivamente) possono limitare o modificare tale potere, ed
è qui che entra in gioco la conoscibilità o meno che i terzi
hanno avuto delle modifiche di tale potere.