Le società finanziarie e di investimento
Nella parte relativa ai gruppi di società abbiamo visto che una società si
pone come punto di riferimento principale per le altre società del gruppo poiché
tende ad assumere una posizione di controllo o comunque rilevante rispetto agli
altri soggetti.
Questa società ha, di regola, come scopo principale, se non esclusivo, il
coordinamento tra i diversi soggetti del gruppo e l'acquisizione di
partecipazioni in altre società, ed è detta "società finanziaria" (o holdings).
Ne conosciamo due tipi:
pura | la sua attività esclusiva è rivolta al coordinamento tra i diversi soggetti del gruppo e all'acquisizione di partecipazioni in altre società |
mista | oltre al coordinamento si occupa della normale attività d'impresa come la produzione di beni e servizi |
Fanno parte delle società finanziarie, ma se ne distinguono per lo scopo dell'attività svolta, le società d'investimento mobiliare; queste ultime, infatti, hanno anch'esse come scopo l'acquisizione di partecipazioni in altre società, di solito quotate in borsa, ma non per coordinarle o acquisirne il controllo, ma per rivendere le partecipazioni, sfruttando le oscillazioni del mercato dei valori mobiliari. In parole povere si tratta di società che hanno come scopo il commercio di valori mobiliari (azioni, obbligazioni etc.).
La creazione di un gruppo può essere motivata dalle ragioni più varie, ma
alla base di tale scelta vi sono fattori organizzativi e economici; in effetti è
possibile, frazionando l'esercizio dell'attività economica in più enti minori,
creare organizzazioni più stabili e quindi più agili, e d'altro canto, creando
enti differenziati si riduce il rischio che le difficoltà economiche incontrate
nello svolgimento di una attività di una società di un gruppo si vada a
ripercuotere automaticamente sulle altre, perché si tratta pur sempre di enti
formalmente distinti, ed è proprio questo il problema che scaturisce dai
gruppi di società; la tutela dei soci delle società "figlie", cioè delle società
controllate, che possono subire le scelte della società capogruppo, a danno
della loro società, e la tutela dei creditori delle società controllate, ed è
per questo che il codice civile prevede una serie di regole per questi rapporti
tra società, e precisamente agli articoli 2497 e ss; andando però a vedere la
rubrica del capo IX del libro V del codice civile, cioè del capo dove si parla
dei gruppi, non troviamo la definizione : gruppi di società, ma troviamo invece
questa rubrica: "Direzione e coordinamento di società", come mai?
La risposta la troviamo nella relazione che ha accompagnato al riforma, dove si
specifica che si è ritenuto di non dover dare o richiamare una qualsiasi
definizione di gruppo, e ciò a causa delle "innumerevoli definizioni di gruppo
già esistenti" in leggi speciali, definizioni che non avevano carattere
generale, poiché sono funzionali alla soluzioni di specifici problemi affrontati
in dette leggi, e d'altro canto si correva il rischio di fornire una definizione
di gruppo già superata dalla (spesso tumultuosa) evoluzione di tali fenomeni.
Di fronte a tali considerazioni, il legislatore, piuttosto che avventurarsi in
definizioni, ha preferito affrontare il vero problema cui danno luogo tali
gruppi, e cioè la tutela dei soci e dei creditori, e quindi si è preoccupato, da
quest'ultima visuale, di verificare quando ci sia un'attività di direzione
e coordinamento, per permettere la tutela di tali soggetti e regolarne le
conseguenze, ma allora viene in luce un altro punto cruciale: quando esiste una
attività di direzione e coordinamento?
Ci risponde l'art. 2497 sexies secondo il quale:
Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359. |
Ed ancora l'art. 2497 septies dispone che le regole relative
alle società sottoposte alla direzione e al coordinamento, si applicano anche
alle ipotesi di coordinamento di società.
Questo si verifica quando la società, esclusi i casi relativi al controllo e al
bilancio consolidato, esercita un'attività di direzione e coordinamento di
società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei
loro statuti. Questa è una situazione diversa rispetto a quelle viste prima, ed
infatti mentre prima si è parlato di un gruppo, potremmo dire, "verticale", qui
si fa riferimento a un gruppo "orizzontale" o paritetico dove , nei fatti, non
c'è una società "che comanda", ma per contratto tutte le società del gruppo
convengono di sottostare ad una gestione unitaria, gestione liberamente scelta
in base ad accordi contrattuali.
Ciò detto diviene abbastanza semplice, stabilire quando c'è
attività di gestione e coordinamento almeno per i gruppi "verticali", bisognerà
infatti guardare
l'art. 2359 e andare a vedere quali sono le società tenute al bilancio
consolidato ex d.lgs. n. 127/ 1991 artt. 25-43, e con queste condizioni si potrà "presumere" che vi sarà tale
direzione e coordinamento e quindi rendere applicabile la disciplina degli
articoli 2497 e ss.
In particolare il bilancio consolidato deve essere redatto dalle società di
capitali che controllano altre imprese e dalle società cooperative che
controllano le società di capitali.
La disciplina relativa alla direzione e al coordinamento, di applica, però, nel caso di società controllate e non in quello delle società collegate, rilevante ad altri fini, soprattutto informativi in merito al bilancio.
Nei prossimi paragrafi sarà quindi necessario andare ad analizzare cosa dispone l'art. 2359 con i concetti di società controllate e collegate, tenendo a mente, però, che a noi interessa la disciplina del controllo e non quella del collegamento.
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